Sospensione condizionale della pena e reati da codice Rosso: il deficit intellettivo o la scarsa scolarizzazione non “giustificano* il mancato raggiungimento del percorso di risocializzazione (Riccardo Radi)

Group of adults seated around tables in a classroom during a social reintegration course

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 23933/2026, in tema di sospensione condizionale della pena, ha sottolineato che l’obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all’articolo 165, comma quinto, Cp (introdotto dal Codice rosso di cui alla 69/2019) ha contenuto special-preventivo, volto a scongiurare il pericolo di recidiva attraverso la rieducazione del soggetto con l’ausilio di esperti.

È quindi legittimo il diniego del beneficio se il percorso manca dei requisiti di specificità, ad esempio programmi generici di recupero da dipendenze non mirati alla violenza di genere.

Nel caso esaminato, il Giudice dell’esecuzione, invero, si mostrava pienamente consapevole dei risultati inadeguati del progetto trattamentale avviato da DM evidenziando che il condannato, dopo la condanna, pur avendo intrapreso spontaneamente il percorso di risocializzazione che gli era stato imposto, presso l’Associazione X , non era riuscito a raggiungere gli obiettivi prefigurati in sede di concessione del beneficio sospensivo di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., a causa di «limiti allo stesso non imputabili, ma congeniti alla sua persona […]», che non gli consentivano di di <affrontare, superata una certa soglia, una riflessione critica […]».

Le conclusioni del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, al contempo, si pongono in contrasto con la giurisprudenza consolidata della cassazione, correttamente richiamata nell’atto d’impugnazione in esame, secondo cui:

In tema di sospensione condizionale della pena, le modifiche all’art. 165, comma quinto, cod. pen. introdotte dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 non hanno mutato gli obblighi trattamentali posti a carico del soggetto condannato per reati di violenza di genere e le loro modalità accertative, poiché se ne sono solo precisate le modalità di adempimento e di controllo, senza incidere né sulla sostanza della prestazione richiesta, né sulla verifica dell’effettiva e proficua partecipazione al percorso di recupero» (Sez. 1, n. 17907 del 11/02/2025, N., Rv. 288167 – 01).

Occorre, in proposito, evidenziare che il giudice dell’esecuzione non può limitarsi a prendere atto dell’inadempienza, integrale o parziale, del condannato agli obblighi impostigli dal dettato dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., ma deve verificare, attraverso il vaglio complessivo del percorso di risocializzazione intrapreso dopo la condanna, l’atteggiamento assunto dall’imputato rispetto al progetto trattamentale, che deve mirare al soddisfacimento dell’obbligo al quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Né potrebbe essere diversamente, atteso che l’obbligo di conformazione al programma di risocializzazione imposto al condannato, quale conseguenza della concessione del beneficio sospensivo di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., ha una connotazione preventiva speciale, resa ulteriormente incontroversa dal tenore dell’art. 18-bis, secondo comma, disp. att. cod. pen., essendo finalizzato a impedire, attraverso la rieducazione del soggetto attivo del reato, il pericolo di recidiva rispetto ai reati indicati dal quinto comma del citato art. 165.

A sostegno di queste conclusioni, relative alla connotazione preventiva speciale del beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dal novellato art. 165, quinto comma, cod. pen., dalla quale discende l’incongruità del percorso argomentativo seguito nel caso di specie dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, non può che richiamarsi il principio di diritto, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tema di sospensione condizionale della pena, l’obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. “Codice rosso”), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l’ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità» (Sez. 6, n. 39341 del 26/06/2023, T., Rv. 285275- 01).

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini 6 preliminari del Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

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