La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza 25097 del 3 luglio 2026 in tema di misure cautelari, ha ricordato che la rinnovazione dell’ordinanza coercitiva divenuta inefficace ex articolo 309, comma 10, Cpp. per omesso o tardivo deposito della decisione sul riesame esige una motivazione specifica, autonoma e rafforzata sulla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, ulteriore e più incisiva rispetto a quella dell’ordinanza caducata. Ne consegue che la mera riproduzione testuale, mediante tecniche di “copia e incolla”, del contenuto del provvedimento caducato si risolve in una sostanziale disapplicazione della disposizione normativa e integra un vizio di motivazione radicale, assimilabile alla motivazione totalmente mancante; tale vizio non è sanabile dal tribunale del riesame mediante l’esercizio dei poteri integrativi previsti dall’articolo 309, comma 9, Cpp, i quali possono operare esclusivamente quando la motivazione originaria, per quanto carente, non sia del tutto assente.
Fatto:
La Difesa del ricorrente premette che, a seguito della perdita di efficacia della prima ordinanza cautelare del 13 febbraio 2026, dichiarata dal Tribunale del riesame in data 16 marzo 2026 per violazione dei termini prescritti dall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., e della nuova ordinanza cautelare, aveva proposto nuova richiesta di riesame dolendosi della erronea valutazione da parte del GIP in merito alla ricorrenza delle eccezionali esigenze cautelari, richiesta dall’art. 309, comma 10, primo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge n. 47 del 2015.
Il Tribunale del riesame – si deduce – ha omesso ogni considerazione in punto di sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari limitandosi ad affermare la permanenza di “specifiche esigenze cautelari” rappresentate “in particolare” dal concreto – è omesso, si precisa, il riferimento all’attualità – pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, aggiungendosi, semplicisticamente, il pericolo di inquinamento probatorio.
Si eccepisce la mancanza di alcun richiamo ai requisiti cautelari “rafforzati” di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che sono imposti dalla riforma del 2015, ossia la probabilità di reiterazione del reato prossima alla certezza; requisiti che, peraltro, il Tribunale non avrebbe neppure potuto adeguatamente e logicamente ricavare giacché il giovane S non solo è incensurato, ma non ha neppure ulteriori pendenze giudiziarie.
Decisione:
Invero, l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. modificato dall’art. 11, comma 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47 – prevede la perdita di efficacia dell’ordinanza coercitiva per effetto della mancata trasmissione degli atti nel rispetto dei termini di cui al comma 5 dell’art. 309, ovvero se la decisione sulla richiesta e il deposito dell’ordinanza in cancelleria non intervengono nei termini prescritti e che l’ordinanza non possa essere rinnovata.
Nondimeno, al fine di evitare di creare una sostanziale area di impunità cautelare nei casi in cui la procedura di riesame non sia pervenuta, entro i termini tassativamente previsti, alla sua conclusione, è previsto che, in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, possa farsi luogo alla rinnovazione dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva.
Come è stato chiarito da Corte cost., sent. n. 233 del 2016, «[i]l legislatore, come risulta dai lavori parlamentari, ha ritenuto in modo incensurabile di contemperare l’esigenza di difesa sociale con quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo, evitando che nei casi indicati dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si possa “semplicisticamente” provvedere alla rinnovazione della misura caducata».
Tale onere appare funzionale ad evitare la ripetizione della misura caducata come mero ed automatico correttivo, in presenza dei descritti eventi procedurali; detto in altre parole, la norma ha lo scopo di contrastare prassi distorsive come quella dell’adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell’interessato o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate e non controllate (Sez. 6, n. 53124 del 6/11/2017, Firaku, in motiv. § 8).
Ne consegue che, indipendentemente dal grado dell’esigenza cautelare e dall’intensità del pericolo, è sempre possibile che venga adottata una misura diversa da quella carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato (inferiore nel massimo a cinque anni), ovvero perché, pur non ostando la pena, una qualsiasi misura coercitiva diversa da quella della custodia in carcere risulti adeguata, cioè idonea a contrastare il pericolo (come nella specie, quella del collocamento presso la comunità).
Il principio di adeguatezza impone, infatti, al giudice di adottare la misura che comporta per chi la subisce il minor sacrificio necessario per fronteggiare i pericula libertatis, ed è ipotizzabile l’esistenza di un’eccezionale situazione di pericolo, che, se non fosse contrastata, determinerebbe con elevata probabilità l’evento da prevenire, e tuttavia potrebbe (e dunque dovrebbe) essere efficacemente contrastata con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere (Corte Cost. 3 novembre 2016, п. 233).
A proposito della disposizione di cui al primo periodo del comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., la cassazione ha ripetutamente chiarito che le «eccezionali esigenze cautelari> non richiedono un quid pluris rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653-01), ma si identificano, piuttosto, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, in un’esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l’emissione di una misura coercitiva. Il principio è stato ribadito da Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039- 02, che ha precisato che la ricorrenza di tali qualificate esigenze cautelari deve essere desunta non dall’accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura, con ciò dando continuità al precedente rappresentato da Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662-01 (fattispecie in materia di omicidio, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva specificamente e dettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell’estrema gravità dei fatti commessi, nell’efferatezza della condotta e nella pervicacia dell’indagato, che si era procurato una pistola e aveva ucciso la vittima, violando, peraltro, una misura cautelare meno afflittiva, cui era già sottoposto per atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa; cfr. altresì Sez. 3, n. 12960 del 26/02/2021, L., Rv. 281570-01; cfr. Sez. 5, n. 12662 del 3/04/2026, L., non mass.; Sez. 2, n. 5195 del 9/2/2026, Liparulo, non mass.; Sez. 2, n. 21895 del 15/05/2025, Giugliano, non mass.; Sez. 1, n. 3078 del 14/12/2023, dep. 2024, Сammarota, non mass.).
Altre pronunce hanno invece più restrittivamente interpretato la norma come implicante una specifica motivazione sulla accentuata probabilità di recidiva: Sez. 6, n. 8515 del 04/11/2016, dep. 2017, Kolaj, Rv. 269540, richiede l’indicazione della “imminenza del pericolo”, intesa come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte, reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio, che si intende prevenire, ma altresi delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte, mentre in Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653 viene fatto riferimento alla “sostanziale certezza” del pericolo.
Quale che sia la portata dell’esegesi dell’espressione «eccezionali esigenze cautelari», la norma richiede in ogni caso, con chiara previsione testuale, che nella nuova ordinanza le stesse siano oggetto di una specifica motivazione, ulteriore e più incisiva rispetto a quella dell’ordinanza caducata. La replica dell’ordinanza caducata, attuata mediante richiamo testuale, “copia e incolla” o altre tecniche redazionali analoghe, si risolve in una sostanziale disapplicazione della disposizione normativa (cfr. Corte cost. n. 233 del 2016 cit.).
Ciò premesso, dall’esame degli atti processuali – consentito alla cassazione in ragione del denunciato vizio di error in procedendo- risulta che l’ordinanza cautelare emessa dal GIP minorile in data 16 marzo 2026 replica pedissequamente il contenuto della precedente ordinanza del 13 marzo 2026, senza apportarvi modifiche o aggiunte testuali (se non la nuova data del dispositivo) e senza neppure dare atto dell’esistenza del provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della prima ordinanza cautelare.
Di fronte a tale ordinanza “fotocopia”, emessa in palese difetto di qualsiasi apprezzamento giudiziale circa la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari e tantomeno di alcuna motivazione in proposito, il Tribunale del riesame era tenuto ad annullare l’ordinanza di rinnovazione, non potendo sul punto fare ricorso ai propri poteri integrativi.
La Corte di cassazione ha invero costantemente ribadito che, qualora il giudice per le indagini preliminari, nel rinnovare la misura, abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal Tribunale del riesame, i cui poteri integrativi, previsti dal comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante (Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018, Capriati, Rv. 273016-01; Sez. 2, n. 24798 del 20/04/2016, Peluso, Rv. 267233- 01 e, più di recente, Sez. 4, n. 25965 del 18/06/2021, Freitag, non mass).
Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale del riesame non ha neppure considerato la doglianza difensiva espressamente sollevata sul punto, esponendosi perciò anche alla rilevata censura di carenza motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. 3. Il ricorso va quindi accolto, con il conseguente necessario annullamento, senza rinvio, tanto dell’ordinanza impugnata, quanto dell’ordinanza del 16 marzo 2026 applicativa della misura.
