Non sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto nel 2023 dal cosiddetto “decreto Cutro”.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 120, depositata oggi, (allegata al post) pronunciandosi sulle questioni sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in un procedimento penale riguardante il trasporto via mare di trentaquattro migranti. In seguito alla collisione dell’imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso, tre persone erano decedute e altre dieci erano rimaste ferite. Il giudice rimettente ha dubitato della proporzionalità delle pene previste dall’articolo 12-bis del testo unico sull’immigrazione, come modificato nel 2023 dal cosiddetto “Decreto Cutro”.
L’articolo punisce con la reclusione da venti a trenta anni il favoreggiamento dell’ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre.
La sentenza ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una «risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza»; ha tuttavia escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contemplati dalla norma. Il reato presuppone, infatti, che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumità oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di più persone.
La disposizione – ha precisato la pronuncia – seleziona quindi «solamente condotte di notevole gravità», lesive di beni di primaria importanza.
La fattispecie tutela non soltanto l’ordinata gestione dei flussi migratori, ma «anche, e soprattutto, la vita e l’integrità fisica dei migranti» coinvolti nel traffico illecito.
La misura della pena costituisce pertanto «un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare», caratterizzato da «un disvalore assai significativo».
La pronuncia si è anche soffermata sulla figura del cosiddetto “migrante-scafista” non trafficante, ossia del migrante, estraneo all’organizzazione criminale, al quale venga affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo di trasporto o di svolgere altre funzioni logistiche. Ed è stato rilevato come l’ordinamento già contenga norme volte a escludere o graduare la responsabilità penale del migrante-scafista, mitigando il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta dell’autore dell’illecito. In particolare, quando il migrante sia costretto ad assumere il ruolo di “scafista” a causa di violenze o minacce, per sottrarsi alle condizioni degradanti dei centri di detenzione o per fronteggiare una situazione di emergenza durante la traversata, viene in rilievo l’esimente dello stato di necessità.
Qualora lo stato di necessità non sia configurabile, possono invece trovare applicazione le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti.
Previsioni che consentono di adeguare la pena «all’effettivo disvalore» del contributo fornito dal singolo e alla sua concreta rimproverabilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena. La decisione ha ritenuto non fondate anche le censure basate sul confronto del reato in esame con altre fattispecie, tra le quali l’omicidio volontario.
Il termine di riferimento non è stato considerato pertinente, poiché la pena di venti anni prevista dalla norma censurata riguarda la morte di più persone oppure la morte di una persona accompagnata dalle lesioni gravi o gravissime di altre. Il raffronto avrebbe dovuto quindi essere effettuato, se mai, con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio volontario in concorso con le lesioni.
Sono state, infine, dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla loro rilevanza nel processo principale, le questioni relative al divieto di bilanciamento tra circostanze e alla mancata previsione di un’attenuante per i fatti di lieve entità.
