Ieri, 2 luglio 2026, la Corte europea dei diritti umani, prima sezione ha deciso il caso Ubeda e altri c. Italia (ricorso n. 9993/24).
Alla fine del post sono allegati la sentenza e il comunicato stampa, entrambi nella versione originaria in lingua inglese.
Segue adesso la traduzione in italiano, a mia cura, del comunicato stampa.
Seguiranno ulteriormente brevi note di commento.
Comunicato stampa
…Fatti principali
I ricorrenti, Audrey Carmen Manuela Ubeda, A.P. e M.P., sono cittadini francesi nati rispettivamente nel 1983, 2011 e 2014 e residenti in Italia.
A.P. e M.P. sono i figli minorenni della signora Ubeda.
Nell’aprile 2021 la signora Ubeda ha sporto denuncia alla polizia contro il padre dei suoi figli ed ex convivente, G.P., cittadino italiano. Ha affermato che, durante la loro relazione, costui era stato violento nei suoi confronti e nei confronti dei suoi figli, sia fisicamente che psicologicamente.
Nel maggio 2021, su richiesta della signora Ubeda, lei e i suoi figli sono stati collocati in una struttura di accoglienza.
Nel febbraio 2024, dopo una prima richiesta di archiviazione da parte dell’accusa, G.P. è stato rinviato a giudizio.
La prima udienza, fissata per gennaio 2025, a quanto pare non ha avuto luogo. Parallelamente, nel maggio 2021 la signora Ubeda ha avviato un’azione legale chiedendo l’affidamento esclusivo dei figli, la decadenza dalla responsabilità genitoriale di G.P., l’autorizzazione a lasciare l’Italia e il mantenimento.
Nel maggio 2024 il Tribunale per i minorenni ha disposto la decadenza di G.P. dalla responsabilità genitoriale. Non è stata presa alcuna decisione esplicita in merito alla richiesta della signora Ubeda di essere autorizzata a lasciare la struttura e a stabilirsi in Francia. I ricorrenti hanno lasciato la struttura nel luglio 2024.
…Motivi di ricorso, procedura e composizione della Corte
Basandosi sugli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), la signora Ubeda e i due bambini hanno lamentato che le corti nazionali non avessero valutato adeguatamente le loro accuse di violenza domestica né adottato misure di protezione idonee.
Hanno sostenuto che la loro permanenza nella struttura di accoglienza per oltre tre anni avesse comportato un grave nocumento per il benessere fisico e psicologico dei bambini, sottoponendoli di fatto a una restrizione eccessiva e ingiustificata delle loro libertà a causa dei regolamenti interni della struttura.
Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell’uomo il 5 aprile 2024. La sentenza è stata emessa da una Camera di sette giudici, così composta:
Ivana Jelić (Montenegro), presidente,
Erik Wennerström (Svezia),
Raffaele Sabato (Italia),
Davor Derenčinović (Croazia),
Alain Chablais (Liechtenstein),
Artūrs Kučs (Lettonia),
Anna Adamska-Gallant (Polonia),
con l’assistenza di Ilse Freiwirth, cancelliere della sezione.
…Decisione della Corte
La Corte ha constatato che le autorità italiane avevano reagito tempestivamente alle accuse di violenza domestica; il procedimento penale era stato avviato nell’aprile del 2021 e la signora Ubeda e i suoi figli erano stati collocati in un centro di accoglienza il mese successivo.
Tuttavia, sebbene tale collocamento avesse impedito una possibile escalation della violenza, aveva imposto loro un onere più gravoso rispetto a quello imposto a G.P., che non era stato sottoposto ad alcun provvedimento.
Inoltre, le autorità non avevano valutato la proporzionalità del provvedimento in quanto continuativo, né considerato la possibilità di adottare misure alternative, come ad esempio l’assegnazione della casa familiare alla signora Ubeda e ai figli o l’autorizzazione al loro trasferimento in Francia.
La Corte ha ritenuto che il procedimento non avesse soddisfatto i requisiti di un’indagine rapida, approfondita ed efficace, nei termini richiesti dalla Convenzione.
Nel novembre 2021, il pubblico ministero aveva presentato una richiesta di archiviazione del procedimento. Aveva minimizzato un episodio, durante il quale G.P. avrebbe puntato un coltello alla gola della signora Ubeda, definendolo uno “scherzo di cattivo gusto”, e aveva affermato che era difficile dimostrare che G.P. fosse consapevole della mancanza di consenso della signora Ubeda al rapporto sessuale, considerando che “[è] normale per gli uomini dover superare il minimo di resistenza che ogni donna tende a manifestare quando è stanca per via della vita quotidiana e un uomo [fa] un’avance sessuale”.
La Corte ha ritenuto che tali motivazioni riflettessero una cultura sessista e stereotipata e ha condiviso le preoccupazioni espresse in una relazione del GREVIO (Gruppo di esperti per l’azione contro la violenza sulle donne e la violenza domestica), secondo cui tali stereotipi potrebbero portare le vittime di violenza domestica a subire un’ulteriore vittimizzazione (secondaria) in tribunale.
In ogni caso, a seguito delle obiezioni della signora Ubeda, la richiesta del pubblico ministero è stata respinta e sono state disposte ulteriori indagini.
Tuttavia, non risulta che ad oggi si sia tenuta un’udienza.
Nel complesso, le autorità italiane non sono state in grado di riconoscere le complesse dinamiche della violenza domestica e non hanno fornito una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla signora Ubeda e dai bambini.
C’è stata pertanto una violazione degli articoli 3 e 8 in relazione alle loro denunce di violenza domestica.
Parallelamente alla denuncia penale, la signora Ubeda si era rivolta al Tribunale per i Minorenni nel maggio 2021 chiedendo l’affidamento esclusivo dei figli, l’autorizzazione a lasciare l’Italia, la decadenza dei G.P. dalla responsabilità genitoriale di G.P. e il mantenimento dei figli.
Il Tribunale per i Minorenni aveva impiegato più di tre anni per emettere una sentenza definitiva che disponeva la decadenza di G.P. dalla responsabilità genitoriale e non sembrava che le altre richieste della signora Ubeda fossero state ancora esaminate.
La decisione del Tribunale per i Minorenni, redatta utilizzando un modello prestampato, non aveva minimamente preso in considerazione le accuse di violenza domestica e le dichiarazioni rese dalla signora Ubeda e dai due bambini in merito alle violenze subite.
La Corte ha ritenuto che il totale disinteresse delle autorità nei confronti delle accuse avesse intensificato e prolungato le sofferenze della ricorrente, rafforzando la sua convinzione che le violenze subite fossero rimaste impunite.
La Corte ha sottolineato la necessità di valutare espressamente le accuse di violenza domestica, la loro credibilità e la loro fondatezza, nonché la compatibilità di tali condotte con i diritti di affidamento e di visita.
Nessuna di queste considerazioni era emersa nella motivazione della decisione adottata.
Per quanto riguarda i minori, tra il 2022 e il 2024 il Tribunale per i Minorenni aveva ricevuto numerose segnalazioni dai servizi pubblici competenti per i due minori, che esprimevano serie preoccupazioni circa il grave impatto causatogli dalla continua incertezza circa il loro rapporto con il padre e dal prolungato collocamento presso la struttura di accoglienza.
Nonostante tali segnalazioni, la decisione di decadenza di G.P. dalla responsabilità genitoriale di G.P. è stata adottata solo nel maggio 2024.
Nella decisione, il riferimento al migliore interesse dei minori era del tutto assente.
La giustizia nazionale ha anche mancato di pronunciare una decisione definitiva con la tempestività e la diligenza dovute.
Inoltre, la permanenza prolungata nella struttura di accoglienza ha avuto conseguenze significative sul benessere psicologico e fisico dei minori e li ha sottoposti a una grave limitazione dei loro diritti e libertà fondamentali, poiché sono stati costretti a rimanere nella struttura per quasi tre anni, confinati in una stanza di 15 metri quadrati e gravati da limitazioni significative e ingiustificate alla loro vita quotidiana, derivanti dal regolamento interno della struttura.
C’è stata pertanto una violazione dell’art. 8 come conseguenza dell’inerzia del Tribunale per i Minorenni in relazione ai diritti di affidamento e alla permanenza prolungata nella struttura di accoglienza.
…Equa soddisfazione (Articolo 41)
La Corte ha stabilito che l’Italia debba corrispondere ai ricorrenti 15.000 euro (EUR) ciascuno a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali e 15.000 euro complessivamente a titolo di spese processuali.
Note di commento
È una sentenza di rara durezza quella qui commentata.
Non frutto di moti istintivi, niente affatto, ma dell’osservazione razionale di un caso di pessima amministrazione della giustizia con l’aggravante di un risultato prodotto coralmente e con pari colpevolezza da entrambe le istanze giudiziarie cui la ricorrente si è rivolta inutilmente.
La decisione della Corte suona dunque come una sconfessione radicale della risposta complessiva della giustizia italiana ad una donna che, avendo subito violenze sessuali e domestiche dal convivente, si era ad essa rivolta per ottenere protezione per se stessa e per i suoi figli minori.
L’elenco delle manchevolezze è così lungo e grave che quasi si stenta a credere che si siano potute manifestare tutte insieme nella stessa vicenda.
Il primo fallimento è avvenuto nel procedimento penale.
Era stato avviato ad aprile del 2021 sulla base della denuncia della ricorrente ma pochi mesi dopo il PM ne aveva chiesto l’archiviazione. Nella sua opinione era solo uno scherzo di cattivo gusto che il denunciato avesse puntato un coltello alla gola della compagna ed era un normale comportamento maschile forzare un po’ la mano se la partner si sottraeva alle avance sessuali. Ci si astiene da particolari commenti ma, a quanto pare, lo slogan della vis grata puellae ha ancora, incredibilmente, diritto di cittadinanza qui da noi.
La ricorrente si è opposta all’archiviazione e la sua richiesta è stata accolta.
Si è fin qui trattato di una vittoria di Pirro, non risultando alla Corte che siano stati fatti passi avanti significativi né che l’indagato sia stato sottoposto ad alcuna misura.
Ugualmente scadenti, nel giudizio della Corte europea, sono state le risposte ottenute dal Tribunale per i Minorenni.
Adito a maggio del 2021, ci ha messo tre anni per pronunciare la decadenza del convivente della ricorrente dalla responsabilità genitoriale sebbene nelle more i servizi sociali gli avessero inoltrato segnalazioni allarmate, lo ha fatto servendosi di un modulo prestampato e con una motivazione che, a quanto pare, prescindeva dal contributo conoscitivo della donna.
Come non bastasse, non risulta che abbia dato alcuna risposta alle richieste ulteriori rispetto a quella della decadenza dalla potestà genitoriale.
Bisogna infine registrare l’ultima perla ed è quella del danno inflitto alla ricorrente ed ai suoi figli minori a causa dell’abnorme durata della loro permanenza nella struttura protetta: una misura che avrebbe dovuto essere provvisoria in attesa dei provvedimenti definitivi e risolutivi del Tribunale per i Minorenni si è trasformata invece in una sorta di provvedimento restrittivo sine die da scontare in un locale angusto e con severe limitazioni regolamentari.
Non sarebbe azzardato, si crede, qualificare la lentezza e la minimizzazione proprie dell’operato del Tribunale per i Minorenni in termini di vittimizzazione secondaria.
Ancora una volta ci sono voluti i giudici dei diritti umani per proclamare le verità che le autorità nazionali non hanno saputo scorgere e difendere.
Si conclude nell’unico modo possibile: una giustizia lenta, cieca e inefficiente non è più giustizia ma solo la sua triste e brutta parodia.
