La Corte Costituzionale con la sentenza numero 118, depositata oggi, (allegata al post) ha stabilito che non viola il divieto di bis in idem la sottoposizione di un detenuto a un processo penale per una condotta illecita costitutiva di reato, per la quale gli sia già stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune.
La Consulta ha ritenuto non fondata una questione sollevata dal Tribunale di Firenze.
Il Tribunale doveva giudicare della responsabilità penale di un detenuto, imputato di danneggiamento per avere dato fuoco ad alcuni indumenti e danneggiato il tavolino e la plafoniera della sua cella.
Il Tribunale dubitava che la celebrazione di un processo penale e la possibile conseguente condanna a carico dell’interessato potesse dar luogo a una violazione del suo diritto a non essere perseguito e condannato una seconda volta per gli stessi fatti, dal momento che al detenuto era già stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’attività in comune e il conseguente isolamento in cella per otto giorni.
La Corte ha però escluso che la sanzione disciplinare in questione possa essere considerata come una sanzione di natura punitiva, tale da far scattare la garanzia del ne bis in idem.
La Consulta ha osservato, anzitutto, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che le sanzioni disciplinari applicate ai detenuti abbiano natura punitiva solo quando determinino l’estensione della durata della pena, ma non – come è accaduto nel caso all’esame del Tribunale di Firenze – quando si limitino a determinare un mero aggravamento delle sue modalità esecutive.
Le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario – ha proseguito la Corte – mirano, più che a “punire” le violazioni, a “consentire una rapida ed effettiva reazione contro condotte inosservanti di regole fondamentali per la convivenza all’interno del carcere, o comunque significativamente disfunzionali rispetto allo svolgimento del trattamento rieducativo cui tutti gli altri detenuti hanno diritto”, in particolare “raffreddando” transitorie situazioni di tensione.
Esse costituiscono, dunque, parte integrante del trattamento rieducativo, essendo finalizzate al mantenimento di una pacifica convivenza immune da violenza, al fine ultimo di assicurare il rispetto dei diritti e della dignità di tutti coloro che vivono, lavorano o prestano un’attività di volontariato nel carcere.
Infine, le vigenti sanzioni disciplinari per i detenuti hanno una durata che in ogni caso non può superare i quindici giorni, e sono eseguite con modalità tali da comportare un surplus di afflittività, rispetto alle modalità ordinarie di esecuzione della pena detentiva, ben delimitato nel tempo e nei contenuti.
Esse non possono dunque essere considerate né come un’autonoma pena per gli illeciti disciplinari che integrino anche ipotesi di reato (come è accaduto nel caso all’esame del Tribunale di Firenze), né come una parziale anticipazione della pena stessa.
Per quest’ultima ragione deve ritenersi infondato anche il dubbio – sollevato in via subordinata dallo stesso Tribunale – circa la compatibilità con il principio di proporzionalità della pena della mancata previsione della possibilità di scomputare il periodo di tempo trascorso in isolamento dalla durata della pena da infliggere per il reato commesso dal detenuto.
