Cassazione penale, Sez. II, ordinanza n. 17289/2026, 29 aprile/13 maggio 2026, ha chiarito che l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari adottata all’esito del procedimento incidentale ex art. 335‑quater, comma 6, cod. proc. pen. non è suscettibile di immediato ricorso per cassazione, dovendo le eventuali doglianze essere fatte valere esclusivamente secondo i rimedi e nei tempi espressamente previsti dalla legge, ovvero mediante richiesta che la questione sia nuovamente esaminata dal giudice dell’udienza preliminare, ove prevista, o da quello del dibattimento, ed essendo previsto che solo l’ordinanza adottata da quest’ultimo è impugnabile, nei casi e nei modi previsti dall’art. 586 cod. proc. pen.
Secondo il condivisibile orientamento formatosi all’indomani dell’introduzione dell’art. 335‑quater cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l’ordinanza conclusiva del procedimento incidentale regolato dal comma 6 della norma non è autonomamente e immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 11749 del 28/01/2026, Rv. 289570 – 01; Sez. 3, n. 12806 del 13/03/2026, non massimata).
Depone decisivamente in tal senso, in primo luogo, il dato testuale, poiché l’art. 335‑quater, comma 6, cod. proc. pen. non prevede alcun rimedio impugnatorio avverso il provvedimento conclusivo del procedimento incidentale, e, in conformità ai princìpi di tassatività dei mezzi di impugnazione e dell’impugnabilità delle ordinanze unitamente alle sentenze, sanciti dagli artt. 568 e 586 cod. proc. pen., secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, non sono impugnabili i provvedimenti non espressamente indicati dal legislatore (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 – 01).
Parimenti significativa è l’assenza di un espresso rinvio all’art. 127 cod. proc. pen., che dimostra che il procedimento incidentale regolato dal comma 6 dell’art. 335-quater cod. proc. pen. non risulta conformato allo schema procedimentale generale ivi delineato, neppure con riferimento all’impugnabilità del provvedimento conclusivo in cassazione ai sensi dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen.; dovendosi comunque ribadire che la mera adozione del modello camerale non comporterebbe comunque, ex se, la ricorribilità per cassazione del provvedimento conclusivo, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento a procedimenti regolati nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. ma soggetti a un autonomo regime delle impugnazioni (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 – 01; Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, cit.).
Non può, infine, fondatamente invocarsi l’art. 111, comma 7, Cost., atteso che i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 335‑quater, comma 6, cod. proc. pen. non incidono direttamente sulla libertà personale e, soprattutto, perché l’ordinamento appronta uno specifico e articolato sistema di tutela differita, consentendo la riproposizione della richiesta di retrodatazione nelle fasi successive del procedimento.
In particolare, l’art. 335‑quater, comma 9, cod. proc. pen. prevede che la richiesta respinta possa essere nuovamente formulata prima della conclusione dell’udienza preliminare ovvero, in mancanza di essa, entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e che, ove proposta davanti al giudice del dibattimento, l’ordinanza da questi pronunciata sia impugnabile unitamente alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen. Tale scansione procedimentale, lungi dal determinare un vuoto di tutela, è funzionale ad evitare effetti sistemicamente distorsivi, quali la indebita “retrocessione” del procedimento a una fase ormai definita, evenienza espressamente stigmatizzata dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993 – 01, in tema di provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro probatorio adottato dal giudice dell’udienza preliminare).
Deve pertanto ribadirsi che l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari adottata all’esito del procedimento incidentale ex art. 335‑quater, comma 6, cod. proc. pen. non è suscettibile di immediato ricorso per cassazione, dovendo le eventuali doglianze essere fatte valere esclusivamente secondo i rimedi e nei tempi espressamente previsti dalla legge, ovvero mediante richiesta che la questione sia nuovamente esaminata dal giudice dell’udienza preliminare, ove prevista, o da quello del dibattimento, ed essendo previsto che solo l’ordinanza adottata da quest’ultimo è impugnabile, nei casi e nei modi previsti dall’art. 586 cod. proc. pen.
Ne consegue l’inammissibilità del proposto ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
