Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23014/2026, 15 aprile/22 giugno 2026, ha affermato che la tardiva annotazione del nominativo della persona indiziata di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della iscrizione stessa.
Con riguardo alla disciplina del codice di rito anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – disciplina da applicarsi nella specie in ragione del tempo dell’iscrizione dei reati oggetto del giudizio (cfr. art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022; Sez. 6, n. 45843 del 05/09/2024, n.m.) – la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che la ritardata iscrizione di taluni soggetti nel registro degli indagati non ha alcuna rilevanza sotto il profilo della tardività degli atti di indagine e dell’utilizzabilità dei relativi esiti (Sez. 5, n. 21866 del 10/06/2025, Rv. 288293; Sez. 6, n. 2261 del 04/12/2009 – dep. 2010, Ippolito, Rv. 245850: “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi 2 e 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell’indagato nell’apposito registro, bensì dal giorno in cui – emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo”; Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007 Genovese Rv. 238039: “l’omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen., con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il PM avrebbe dovuto iscriverla. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente”; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 Tammaro Rv. 216248: “l’omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen., con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'”an” e al “quando”, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente”).
Pertanto, è ius receptum il principio secondo cui la tardiva annotazione del nominativo della persona indiziata di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della iscrizione stessa (Sez. 6, n. 5464 dell’11/02/2026, Fortunato, in attesa di Rv., non massimato sul punto).
Inoltre, è opportuno ricordare, per completezza, che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità degli atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da consentire di inferirne la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, F., Rv. 243416; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, N., Rv. 260404; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, T., Rv. 269891; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, P., Rv. 273511; Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, D., Rv. 273602; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278123; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, A., Rv. 288801).
