Richiesta del detenuto di colloqui intimi con la moglie: non può essere respinta facendo esclusivamente riferimento al suo curriculum criminale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23129/2026, 18/23 giugno 2026, ha messo a fuoco gli elementi di cui deve tenere conto il giudice cui un detenuto rivolga la richiesta di colloqui intimi con la moglie.

Provvedimento impugnato

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Locri ha rigettato l’istanza proposta da CDS, imputato nell’ambito del procedimento iscritto al n. XXX R.G. Trib., di autorizzazione all’effettuazione di colloqui riservati con la moglie MJV, senza il controllo del personale di custodia, in riferimento all’art.18 della L. 26 luglio 1975, n.354, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.10 del 26 gennaio 2024.

Il Tribunale ha premesso che l’imputato era stato condannato in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso e per omicidio tentato e consumato e che risultava altresì pendente nei suoi confronti anche un ulteriore processo per omicidio aggravato, derivandone la conseguente pericolosità sociale del detenuto, ostativa rispetto alla concessione dei colloqui.

Ha, altresì, osservato che il matrimonio era stato celebrato in carcere e che non vi era quindi prova del necessario presupposto della pregressa e stabile relazione di convivenza tra i coniugi.

Ricorso per cassazione

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CDS, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – l’erronea applicazione dell’art. 18 ord. pen., alla luce della sentenza n.10/2024 della Corte Costituzionale nonché degli artt. 3, 27, comma 3, Cost., anche in relazione all’art.8 della CEDU. Ha argomentato che il Tribunale aveva valorizzato la pericolosità sociale del detenuto senza indicare alcun concreto rischio connesso all’effettuazione del colloquio riservato, valorizzando un elemento non previsto dalla norma né dalla sentenza del giudice delle leggi, ovvero l’effettiva convivenza pregressa alla detenzione; osservando che la sussistenza del legame affettivo poteva comunque ben desumersi dalla formalizzazione del rapporto.

Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – l’illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza del legame affettivo. Ha argomentato che la negazione del vincolo affettivo pregresso risultasse incompatibile con il dato della celebrazione del matrimonio, che doveva costituire elemento idoneo, almeno in via presuntiva, ad attestare la stabilità e serietà della relazione; a ciò aggiungendosi che il Tribunale non aveva spiegato per quali ragioni il matrimonio non sarebbe stato sufficiente a integrare il requisito richiesto, non valutando comunque elementi quali la continuità dei rapporti personali e l’inserimento nel nucleo familiare; con conseguente vizio di apparenza e contraddittorietà della motivazione.

Decisione della Corte Suprema

 Il ricorso è fondato. 

Va premesso che, per costante giurisprudenza, i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, anche se non ristretti in via definitiva ma in stato di custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili per cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (Sez. 6, n. 35675 del 02/10/2025, Rv. 288724 – 01; Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Rv. 286514 – 01; Sez. 5, sentenza n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Rv. 258823 – 01). 3.

In relazione all’oggetto dell’istanza avanzata dal detenuto, va osservato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18 ord. pen. «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia».

Secondo la Consulta, la prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve, innanzitutto, in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona e, pertanto, in una violazione dell’art. 3 Cost., «sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né sussistano, rispetto all’imputato, specifiche finalità giudiziarie » (punto 4.1 della sentenza). Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati con riferimento agli articoli art. 27, terzo comma, 3, 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 8 Convenzione EDU;  in particolare, quanto al contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., il Giudice delle leggi ha osservato che una pena che impedisce al condannato di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, che va incontro ad un progressivo impoverimento fino alla disgregazione che rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa cui deve necessariamente tendere il trattamento penitenziario. 

L’inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento dei colloqui è stata anche ritenuta in contrasto anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità con le sue, pur legittime, finalità, compromettendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dal § 1 dell’art. 8 CEDU medesimo, senza che sia verificabile in concreto, agli effetti del successivo § 2, la necessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell’ordine e prevenzione dei reati.

Sotto tale profilo, va incidentalmente osservato che  la Corte europea, nell’escludere che la Convenzione imponga agli Stati contraenti di prevedere le visite a lungo termine, non essendovi uno european consensus in tema ed essendo la materia rimessa alla discrezionalità degli Stati, ha però affermato la necessità della previsione per legge del divieto e di un bilanciamento tra l’interesse dell’autorità a vietare le visite intime e dall’altro lato i diritti dei detenuti convenzionalmente protetti, un bilanciamento che come di consueto è rimesso in prima battuta alle autorità nazionali in considerazione delle peculiarità dei vari ordinamenti e della loro prossimità al caso concreto, ma è comunque sottoposto al controllo europeo di proporzionalità dell’ingerenza statuale (sulla base di principi affermati con nettezza soprattutto nella pronuncia Ciorap c. Moldavia del 19 giugno 2007 (n. 12066/02)).

Posizioni rispetto alle quali la pronuncia della Consulta si è posta, di fatto, in una prospettiva più avanzata, con la quale, nel consentire le visite intime in linea generale (salvo che per i regimi detentivi speciali), ha ricondotto in modo definitivo le visite in discorso ai diritti della persona (al di fuori in quanto tali da ogni logica premiale), affermando en passant che “è comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell’incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell’affettività, deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia -che dunque vigilerà solo all’esterno-, ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia”), ed infine prevedendo le sole eccezioni dettate da ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o da ragioni giudiziarie.

Ciò premesso, i due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, in quanto attinenti alla corretta valutazione dei presupposti ostativi all’effettuazione dei colloqui riservati, alla luce del testo dell’art.18 ord. pen. come risultante per effetto della suddetta sentenza “manipolativa” della Corte costituzionale.

Dovendosi rilevare che, al di là dell’intitolazione dei due motivi (il secondo dei quali facente riferimento a un vizio della motivazione), entrambi si risolvono in una denuncia di violazione di legge, in quanto attinenti alla corretta lettura, da parte del giudice procedente, della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale emessa dal giudice delle leggi.

Sotto tale profilo, deve infatti premettersi che, ai fini del sindacato di legittimità, il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ricomprende ogni ipotesi di inosservanza o erronea applicazione non soltanto della legge penale in senso stretto, ma anche delle altre norme giuridiche di cui deve tenersi conto nell’applicazione di essa, in quanto destinate a integrare il precetto normativo rilevante nel giudizio penale. 

In tale prospettiva, deve ritenersi principio consolidato che la nozione di “legge”, quale parametro del controllo di legittimità, non si esaurisce nel dato testuale originario della disposizione, ma comprende la norma nel suo significato vigente, quale risultante dall’interpretazione giurisprudenziale e, soprattutto, dagli interventi della Corte costituzionale. In particolare, le sentenze manipolative del giudice delle leggi – nelle loro diverse forme additive, sostitutive o ablative – incidono direttamente sul contenuto precettivo della disposizione, modificandone la struttura e determinando la sostituzione della regula iuris originaria con quella conforme a Costituzione, immediatamente vincolante per il giudice comune nell’esercizio della funzione giurisdizionale. 

Ne consegue che il parametro normativo di riferimento, nel giudizio di legittimità, è rappresentato dalla disposizione così come risultante all’esito dell’intervento costituzionale, e non da quella nel suo originario tenore letterale. 

Alla luce di tale premessa, deve affermarsi che l’applicazione, da parte del giudice di merito, della norma nel testo non più vigente, ovvero l’omessa considerazione degli elementi integrativi o sostitutivi introdotti dalla Corte costituzionale, integra un tipico error in iudicando, denunciabile in cassazione come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., risolvendosi, alternativamente, nell’applicazione di una disciplina ormai espunta dall’ordinamento ovvero nell’omessa applicazione della regola di diritto effettivamente operante.

Né può sostenersi che tale vizio attenga al diverso ambito del difetto di motivazione, giacché non viene in rilievo il percorso argomentativo seguito dal giudice, bensì la corretta individuazione e applicazione della norma giuridica regolatrice del caso concreto, secondo il paradigma tipico della violazione di legge, che prescinde dalla ricostruzione del fatto e investe esclusivamente il momento della sussunzione.

Deve pertanto concludersi che la mancata applicazione della norma quale risultante da una pronuncia manipolativa della Corte costituzionale determina la violazione del principio di legalità in senso sostanziale e processuale e integra un vizio denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Va quindi osservato che il giudice procedente ha focalizzato due aspetti ostativi la cui rilevanza si evince, in modo univoco, dalla motivazione della predetta pronuncia.

Difatti, in primo luogo, ha ritenuto elemento ostativo allo svolgimento dei colloqui il dato della pericolosità del detenuto; a tale proposito, in uno specifico passaggio della sentenza n.10 del 2024, il giudice delle leggi – nel delineare in concreto i necessari presupposti per la concessione dei colloqui riservati (punto 7 del “considerato in diritto”) – ha, a tale proposito, sottolineato che «Possono quindi rilevare in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, ma anche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all’amministrazione e in secondo luogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera b), ordin. penit.».

In ordine alla relativa tematica, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato, all’esito della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, che la richiesta di colloqui “intimi” può specificamente essere rigettata per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato (Sez. 1, n. 8 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv. 288166 – 01). 

Conseguendone che, a fondamento del diniego, quindi, devono porsi non valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, desunte, in via esclusiva, dal suo curriculum criminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, bensì un giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti, che il colloquio oggetto di autorizzazione – tenuto conto del pregresso comportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e di tutte le altre informazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con la persona da incontrare – possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell’ordine e della disciplina all’interno dell’istituto

Mentre nei confronti dei detenuti imputati, quindi sottoposti a misura cautelare di tipo detentivo (come nel caso di specie), rilevano, come per i colloqui ordinari, quali condizioni ostative, oltre a quelle appena esaminate, specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti (Sez. 1, n. 11603 del 05/03/2026, Rv. 289680 – 01).

Ulteriormente, il Tribunale ha valorizzato un ulteriore presupposto pure espressamente preso in considerazione dal giudice delle leggi; il quale, in uno specifico passaggio motivazionale, ha rilevato (richiamando implicitamente una precedente propria pronuncia, la n. 301 del 2012, che aveva dichiarato inammissibili analoghe questioni di legittimità dell’art.18 ord. pen.), nel fissare i profili strettamente applicativi conseguenti alla pronuncia, che «Prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificare altresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza» (punto 6.1.5 del “considerato in diritto”).

In ordine a tali aspetti, nella parte motiva della citata sentenza 1603/2026, la Suprema Corte ha fatto anche riferimento alla circolare emessa dal DAP a seguito della pronuncia del giudice delle leggi, nella quale è stato stabilito che, quanto alle “ragioni di sicurezza” e/o di “mantenimento dell’ordine e della disciplina” ostative alla concessione del beneficio,  muovendo dalla premessa che “il titolo di reato, per ciò solo, non preclude l’accesso all’esercizio del diritto” al colloquio, il Direttore dell’istituto deve compiere un’adeguata istruttoria preliminare, traendo gli elementi di valutazione necessari per la decisione dalla condotta intramuraria del detenuto.

Tanto premesso, l’ordinanza impugnata non ha fatto un complessivo buon governo dei predetti principi, con specifico riferimento alla valutazione degli elementi ostativi desumibili dalla pronuncia del giudice delle leggi, finendo per incorrere – sotto entrambi i profili esaminati – nel denunciato vizio di violazione di legge.

 Difatti, in ordine al dato della pericolosità concreta del detenuto – valutata in senso strumentale alla negazione dei colloqui – lo stesso è stato desunto dal Tribunale sulla scorta dei plurimi e gravi precedenti definitivi da cui questi è gravato, ma con un accenno solo incidentale e autoevidente all’imputazione per la quale lo stesso risulta attualmente in attesa di giudizio.

Ne consegue che la valutazione del giudice procedente è stata effettuata sulla scorta di una valutazione solo astratta – e meramente tautologica – dei precedenti dell’imputato e dell’attuale pendenza sullo stesso gravante, ma senza un’indicazione delle specifiche ragioni di sicurezza o di prevenzione tali da porsi come concretamente ostative rispetto all’effettuazione dei colloqui riservati. In tale modo, il Tribunale si è limitato a una valutazione di rango meramente formale e apparente e tale da concretizzare un vizio di omissione argomentativo trasmodante nel vizio di violazione di legge sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

D’altra parte, in relazione al presupposto della pregressa convivenza stabile con la persona con cui sono stati chiesti i colloqui, l’ordinanza incorre pure nella lamentata violazione di legge, essendo ravvisabile un’erronea interpretazione del disposto della sentenza manipolativa della Corte costituzionale.

Difatti, il giudice procedente ha valorizzato il solo dato formale per cui il matrimonio del ricorrente è stato celebrato in carcere, esponendo come non vi fosse prova della pregressa stabile convivenza tra i coniugi. Peraltro, a tale proposito, va sottolineato un ulteriore passaggio della motivazione della pronuncia della Consulta, nella parte in cui la stessa ha fatto proprio specifico riferimento all’ipotesi in cui il detenuto abbia contratto matrimonio in carcere; evidenziando che il dato normativo – specificamente quando non siano concedibili permessi premio e non essendo applicabile l’istituto del permesso per necessità (come rilevato, proprio in riferimento al diritto del detenuto alla sessualità con il coniuge a seguito di matrimonio in carcere, Sez. 1, n. 882 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv. 265717 – 01) – è tale da determinare «in tal modo il fenomeno usualmente indicato con l’immagine dei “matrimoni bianchi”, che evidenzia non soltanto una lesione della dignità degli sposi, ma anche una contraddizione interna al quadro normativo, giacché il fatto che «il matrimonio non è stato consumato» – a norma dell’art. 3, primo comma, numero 2), lettera f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) – è causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» (punto 4.2.1 del “considerato in diritto”).

Ne consegue, sulla base di tale univoco passaggio argomentativo, che il dato della celebrazione del matrimonio in carcere non può ritenersi ostativo alla concessione del colloquio riservato; e che, anzi, proprio l’interpretazione complessiva della sentenza del giudice delle leggi – dovendosi pronunciare un espresso principio di diritto in tale senso – con il riferimento al diritto all’affettività conseguente di per sé stesso alla celebrazione del matrimonio, escluda la necessità di valutare la sussistenza del dato della pregressa convivenza o comunque della stabilità pregressa del legame affettivo, da intendersi invece necessario in caso di rapporti non formalizzati in quanto more uxorio.

D’altra parte, tale interpretazione è avvalorata dalla stessa parte dispositiva della pronuncia della Corte costituzionale, la quale – come sopra osservato – ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevede l’autorizzazione dei colloqui riservati «con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente»; dovendosi ritenere che proprio l’utilizzo della disgiuntiva “o” non renda ostativa la mancanza del dato della pregressa convivenza in caso di richiesta di colloqui riservati con il proprio coniuge.

L’ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri, che nel decidere, si atterrà ai richiamati principi, ponendo rimedio alle evidenziate violazioni di legge.

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