Querela presentata da persona che non conosca la lingua italiana in assenza di un interprete: profili di nullità per la condizione di procedibilità e inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato (Redazione)

Man speaking to police officer on city street near bus stop

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 18616/2026 ha stabilito che non è affetta da nullità, in ossequio al principio di tassatività sancito dall’art. 177 cod. proc. pen., la querela presentata da persona straniera che non conosca la lingua italiana, posto che, per le persone diverse dall’indagato, non sussiste l’obbligo di nominare un interprete.

Fattispecie relativa a querela presentata da una cittadina indiana alla presenza di un connazionale che parlava la lingua italiana, successivamente tradottale dai verbalizzanti mediante l’applicativo “Google Translate”.

La Cassazione si è soffermata anche sul profilo di asserita violazione di legge esistente nel giudizio di responsabilità per esser stata considerata valido un verbale di querela presentata in lingua italiana da una persona, che, in realtà, parla la lingua punjabi, ma non quella italiana, e che ha avuto piena conoscenza del testo del verbale che stava firmando mediante traduzione effettuata dai Carabinieri attraverso il noto applicativo Google translate, è infondato.

La questione è posta in ricorso sia con riferimento alla querela quale condizione di procedibilità dell’azione penale, sia con riferimento alla querela quale contenitore delle dichiarazioni della persona offesa, che, attraverso il rito abbreviato chiesto dagli imputati, sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità degli imputati.

Con riferimento alla querela quale condizione di procedibilità del reato di diffamazione, l’argomento è infondato, perché – al di là del fatto che dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nel verbale di querela si dà atto che con la querelante è presente un cittadino indiano che parla la lingua italiana – la mancata assistenza di un interprete all’attività di redazione della querela, non la rende affetta da nullità, conformemente al principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 370 del 23/11/2006, dep. 2007, Ilie, Rv. 235848 01, secondo cui: «Poiché non sussiste l’obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall’indagato, non può ravvisarsi alcuna nullità della querela, ostandovi peraltro il principio di tassatività fissato dall’art. 177 cod. proc. pen., nell’ipotesi che essa sia presentata da persona straniera che non conosca perfettamente la lingua italiana ma venga sentita da persona verbalizzante che è in grado di raccoglierne le dichiarazioni».

Con riferimento alla querela quale contenitore delle dichiarazioni della persona offesa, invece, si pone esclusivamente un problema di attendibilità delle stesse, conformemente al principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, P., Rv. 257597 – 01, secondo cui: «L’assenza di un interprete non rende inutilizzabili, o comunque invalide, le dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che non conosca la lingua italiana, ma può rilevare ai soli fini del giudizio di attendibilità delle stesse», e sul punto va osservato che nel percorso logico del giudice del merito la prova della responsabilità degli imputati è stata tratta essenzialmente dal corredo documentale a loro carico, che trova ampio spazio nella motivazione della sentenza di primo grado che riporta anche il contenuto letterale dei messaggi scambiati sulla rete internet, che ha fornito riscontro a quanto era stato narrato in querela dalla vittima del reato

Occorre, in ogni caso, ribadire, in linea con il principio di diritto appena richiamato, quanto affermato da Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, P., Rv. 279276 – 01, sulle dichiarazioni rese dai soggetti alloglotti, secondo cui: «La mancata nomina di un interprete non è causa d’inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana».

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