La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 19594/2026 ha ribadito il principio che in caso di lesione non minimale del bene-interesse tutelato dalla norma, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è preclusa anche nei confronti del concorrente nel reato che, con la propria condotta, abbia recato un contributo minimo alla sua perpetrazione (Sez. 3, n. 21183 del 10/01/2023, Grisetti, Rv. 284619-01).
Ribadito tale principio, la cassazione reputa del tutto corretta e logica la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria di escludere, tenuto conto delle modalità articolate della condotta (telefonata da parte di un altro soggetto, presentazione della XXXXXX presso l’abitazione della vittima affermando di essere un Carabiniere) e della non esiguità del danno (non apparendo effettivamente esiguo il danno costituito dalla somma di € 750,00, da due orecchini in oro e da due fedi nuziali), l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., quale che fosse stato il contributo personale arrecato ai due reati dal XXXXXXXX.
