Concordato con rinuncia ai motivi di appello: l’esclusione dei motivi attinenti alla pena non include la recidiva e i suoi effetti, trattandosi di un “capo” autonomo della decisione impugnata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, ordinanza n. 22963/2026, 17/22 giugno 2026, ha affermato, in tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello, che la rinuncia a tutti i motivi, esclusi quelli attinenti alla pena, comprende anche quelli riguardanti la recidiva e i suoi effetti sul trattamento sanzionatorio e sulla decorrenza del termine prescrizionale.

In fatto

L’imputato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 17 febbraio 2026 con cui la Corte di appello di Napoli ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni 5, mesi 9, giorni 8 di reclusione ed euro 2.340,00 di multa in relazione ai reati di ricettazione di cui al capo di imputazione.

Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., nonché dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentando altresì un vizio motivazionale in relazione alla sentenza impugnata.

La difesa censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui non avrebbe esaminato il motivo di appello concernente l’erroneo riconoscimento della recidiva reiterata specifica e la conseguente mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Secondo l’assunto difensivo, la richiesta di concordato sui motivi di appello avrebbe espressamente prevista la rinuncia esclusivamente alle doglianze attinenti al merito, senza estendersi ai motivi concernenti la configurabilità della contestata recidiva reiterata specifica e i riflessi della stessa sul computo del termine prescrizionale.

Da ciò deriverebbe, ad avviso del ricorrente, l’obbligo per il giudice di secondo grado di pronunciarsi espressamente su tali questioni, mediante un’autonoma valutazione dei presupposti giustificativi dell’aggravante contestata.

La difesa sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una motivazione del tutto carente, non avendo la Corte distrettuale svolto alcuna argomentazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata specifica ritenuta in sentenza, con conseguente violazione anche dell’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previsto dall’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente aggiunge che l’accoglimento della prospettazione difensiva, sia attraverso l’esclusione della recidiva reiterata specifica sia mediante la sua eventuale riqualificazione in una forma meno grave di recidiva, avrebbe comportato una diversa determinazione del termine massimo di prescrizione, con la conseguenza che tutti i reati ascritti si sarebbero estinti anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Proprio in ragione delle ricadute che il riconoscimento della recidiva produce sul decorso della prescrizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, fornire un’adeguata motivazione in ordine alla concreta sussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della contestata circostanza aggravante.

Decisione della Suprema Corte

L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dall’esame degli atti processuali emerge, in modo inequivoco, che all’udienza del 17 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello di merito, ad eccezione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, come risulta dal verbale di udienza, nel quale è riportata la formula «eccetto quelli quoad pena [sic, NdR]».

Ne consegue l’infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui tale rinuncia non avrebbe riguardato anche le censure concernenti il riconoscimento della recidiva e i conseguenti effetti sul computo del termine prescrizionale.

La prospettazione del ricorrente non si confronta, infatti, con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti alla pena comporta l’abbandono di ogni doglianza relativa ai capi della decisione diversi dalla determinazione del trattamento sanzionatorio in senso stretto, ricomprendendo anche le questioni concernenti la recidiva. Quest’ultima, pur incidendo sulla quantificazione della sanzione al pari delle altre circostanze del reato, costituisce un autonomo capo della decisione e non può essere ricondotta alle sole questioni attinenti alla misura della pena oggetto della residua devoluzione al giudice di appello. In applicazione di tale principio, è stato, in particolare, affermato che la rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quelli riguardanti la pena preclude la successiva deduzione di censure concernenti l’erroneo riconoscimento della recidiva, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione volto a contestarne la sussistenza o i presupposti applicativi (Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, La Marca, Rv. 274315 – 01; Sez. 1, ordinanza n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 – 01; Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 02).

Note di commento

Il principio di diritto affermato nella decisione oggetto di questo post non è certo una novità, come è dimostrato dalla sfilza di precedenti citati in motivazione.

La medesima posizione, del resto, è stata assunta di recente dalla Suprema Corte in un caso analogo che riguardava però l’omesso riconoscimento di una circostanza attenuante (a questo link per la consultazione del nostro post).

Ciò non toglie che vi siano ugualmente ragioni di perplessità riguardo all’orientamento in esame.

La prima, che pare anche la più importante, è l’artificiosità dell’esclusione della recidiva dall’ambito della pena o, con maggiore precisione tecnica, del trattamento sanzionatorio.

Al di là del prolungato dibattito sulla natura dell’istituto (status soggettivo o circostanza aggravante, con approdi anche a sezioni unite favorevoli alla seconda opzione), è nella realtà dei fatti che la recidiva abbia conseguenze di grande impatto sulla commisurazione della pena sicchè pretenderne l’espressa menzione tra i motivi esclusi dal patto concordatario sembra dipendere dalla volontà di diminuire le occasioni di impugnazione piuttosto che da rime obbligate normative.

La seconda ragione è connessa al principio generale del favor impugnationis: è vero che il concordato lo esclude su base volontaristica ma questa condizione non vale più per i motivi rimasti fuori dall’accordo che dovrebbero continuare a goderne.

La terza e ultima ragione sta nell’imprecisione tecnica di un passaggio essenziale della decisione annotata, laddove si legge che “la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti alla pena comporta l’abbandono di ogni doglianza relativa ai capi della decisione diversi dalla determinazione del trattamento sanzionatorio in senso stretto”.

Già parecchi anni addietro le decisioni Tuzzolino e Michaeler delle Sezioni unite penali hanno chiarito che la nozione di capo della decisione  «è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell’unico processo dell’esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato», laddove il concetto di punto della decisione, invece, ha una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione».

Sicché, sempre secondo le Sezioni unite, «se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all’accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza».

La determinazione della pena è dunque un punto e non un capo della decisione e, ciò che più conta, merita di avere una sua unitarietà che non dovrebbe essere artificialmente frammentata.

Ciò detto, poiché l’essere e il dover essere raramente coincidono, il difensore diligente che ritenga di disporre di elementi sostenibili per contestare la recidiva farà bene ad escluderla esplicitamente dai motivi rinunciati perché, come sempre, prevenire è meglio che curare.

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