Giudizio abbreviato e beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.: si applica anche alla condanna a pena sostitutiva di pena detentiva breve? (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza 18563/2026, in tema di giudizio abbreviato, ha stabilito che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si applica anche in caso di condanna a pena sostitutiva di pena detentiva breve, appartenendo la stessa a tutti gli effetti al “genus” delle pene, e dovendo includersi nella nozione di “pena inflitta” contemplata nella norma indicata anche le pene diverse da quella detentiva.

Ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. la pena inflitta con la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione quando l’imputato e il suo difensore non abbiano proposto impugnazione.

La disposizione è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 24 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vista del perseguimento di scopi deflattivi e di riduzione della durata del procedimento penale, in modo da favorirne la definizione con la pronuncia della sentenza di primo grado, disincentivando l’impugnazione.

Detti scopi, come condivisibilmente notato dal ricorrente, sono perseguibili anche in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ma sempre soggetta al rimedio generale del ricorso per cassazione.

Del resto, il comma 2-bis dell’art. 442 cit. ricollega l’effetto premiale alla mancata proposizione dell’“impugnazione”, termine generale riferibile sia all’appello che al ricorso per cassazione.

Tanto meno un valido supporto alla tesi prospettata dal giudice dell’esecuzione può trarsi dal dato testuale evocato, atteso che il concetto di “pena inflitta” per la sua ampiezza si presta a ricomprendere anche pene diverse da quella carceraria.

Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha segnato sul piano terminologico il passaggio dalle “sanzioni sostitutive”, già previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli artt. 53 ss., alle “pene sostitutive”, inserite attraverso l’art. 20-bis cod. pen., nel sistema codicistico delle pene.

Come espressamente chiarito dal legislatore nella Relazione al d.lgs., le pene sostitutive sono «vere e proprie pene, per quanto non edittali».

Nella medesima Relazione si dà atto che l’articolo 27 della Costituzione «parla al terzo comma, al plurale, di “pene” che devono tendere alla rieducazione del condannato»: «la pluralità delle pene […] è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena».

In disparte la considerazione che lo stesso art. 593, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dal giudice dell’esecuzione, inserisce tra le sentenze di condanna inappellabili quelle con cui è stata “applicata” la sola pena principale dell’ammenda, la debolezza dell’argomento lessicale è stata correttamente rilevata dal Procuratore generale, che ha evidenziato come l’espressione “applicazione della pena” sia utilizzata dal legislatore in disposizioni riferibili sia alle pene principali che alle pene sostitutive: ai sensi dell’art. 132, primo comma, cod. pen., «nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente»; ai sensi dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza di condanna «il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Le pene sostitutive, d’altronde, pur connotandosi per finalità fortemente orientate alla rieducazione del reo e alla eliminazione o riduzione degli effetti desocializzanti della carcerazione in presenza di pene detentive brevi, partecipano anch’esse a un disegno di deflazione penalistica. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra l’applicazione in executivis della diminuente di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e la condanna a seguito di giudizio abbreviato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari Ufficio GIP

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