Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14541/20206, 3 marzo/21 aprile 2026, ha chiarito che l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante non determina l’automatico annullamento della sentenza di appello.
Il giudice di legittimità è tenuto infatti a valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata contenga o meno argomentazioni e accertamenti incompatibili con i motivi nuovi o tali da consentire alla Corte stessa di procedere a una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.
