Circonvenzione di persona incapace: la cassazione indica le quattro condizioni per la configurabilità (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 23030/2026 ha ricordato che ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni:

a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica;

b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;

c) l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;

d) l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti» (Sez. 2, n. 19834 del 01/03/2019, A., Rv. 276445-01). Nel caso esaminato, dell’esistenza di un rapporto squilibrato tra le parti si è dato ampiamente conto nella motivazione delle sentenze di merito.

Pacifico ed indiscutibile è, poi, che l’azione dell’imputato ha comportato effetti giuridici dannosi per la persona offesa.

Quanto agli ulteriori requisiti sub. c) e d), si è chiarito che «Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbene non ne sia necessaria l’immediata percepibilità da parte di chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all’autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono» (Sez. 2, n. 4592 del 15/12/2021, dep. 2022, D., Rv. 282587-01), situazione anche questa ben scrutinata a pag. 20 della sentenza del Tribunale – e sostanzialmente confermata a pag. 10 della sentenza di appello – laddove si è testualmente affermato che «Le descritte modalità di relazione e il conseguente asservimento della persona offesa al volere dell’imputato offrono con massima certezza la prova che questi fosse pienamente consapevole della fragilità di XXXXXXXXX e ne abbia abusato, inducendola a compiere una grave dismissione patrimoniale nel corso di una relazione durata oltre un decennio: è francamente insostenibile che il XXXXXXX abbia compiuto tali atti, con le descritte modalità, ricevendo centinaia di migliaia di euro, nella candida inconsapevolezza delle condizioni della parte civile».

Per solo dovere di completezza deve anche ricordarsi che la cassazione ha avuto modo di chiarire, fin da tempi remoti, che: – «Nel reato di circonvenzione di incapaci, la consapevolezza, da parte dell’agente, dello stato anomalo del soggetto passivo può essere legittimamente desunta dalla evidenza di esborsi immotivati, dalla donazione di beni di cospicuo valore e dalla stessa arrendevolezza dimostrata dal circonvenuto» (Sez. 5, n. 6782 del 14/12/1977, dep. 1978, H., Rv. 139201-01); – “Lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 643 cod. pen., anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l’attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito” (Sez. 2, n. 1526 del 11/04/1984, P., Rv. 164188-01).

Detti principi devono intendersi ribaditi anche in questa sede, ricordando altresì che «Integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione» (Sez. 2, n. 18644 del 23/04/2009, A., Rv. 244446-01).

Lascia un commento