Sospensione condizionale della pena e riconoscimento in fase esecutiva della continuazione tra fatti oggetto di distinte sentenze di condanna (Redazione)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15032/2026 ha ricordato che il giudice dell’esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche qualora, in fase di cognizione, lo stesso sia stato escluso in ragione della preclusione ex art. 164, comma quarto, cod. pen., ovvero sia stato oggetto di revoca di diritto ex art. 168, comma primo, cod. pen., salvo che i giudici non lo abbiano espressamente negato in conseguenza di una valutazione di non meritevolezza fondata sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46146 del 2018 Rv. 273986-01, N. 14013 del 2025 Rv. 287817-01

Massime precedenti Vedi: N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 44358 del 2024 Rv. 287309-01, N. 17871 del 2017 Rv. 269844-01, N. 35845 del 2015 Rv. 264467-01, N. 52644 del 2017 Rv. 272352-01

2 commenti

  1. ritengo il vostro impegno lodevole e di ampia ammirazione. Seguo con attenzione e mi piacerebbe esporre dei quesiti giuridici che in talune occasioni la giurisprudenza non dissipa le nebulose cui resta coinvolta essa stessa. Grazie. Dott Paolo Scarlata

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