La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 14429/2026 ha ricordato che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in ragione del principio della tassatività delle nullità, né confligge con l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, in quanto la limitazione al diritto di difesa derivante dalla mancata ostensione dell’intero materiale probatorio trova un opportuno bilanciamento nell’inutilizzabilità degli atti non messi a disposizione delle parti ai fini dell’emissione del decreto di giudizio immediato.
Sul punto, Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 33229/2024, ha sottolineato che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate, non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi: Richiesta di giudizio immediato: l’omessa trasmissione in allegato di atti delle indagini preliminari li rende inutilizzabili (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
Massime precedenti Vedi: N. 4071 del 2020 Rv. 278583-02, N. 20855 del 2021 Rv. 281258-01, N. 36631 del 2017 Rv. 270732-01, N. 39756 del 2011 Rv. 251191-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42979 del 2014 Rv. 260018-01
