All’udienza predibattimentale la richiesta difensiva di applicazione pena viene rigettata e vorresti optare per una richiesta di abbreviato, ma quali garanzie di terzietà può darti il giudice che ha appena emesso l’ordinanza di rigetto?
Segnalo che con ordinanza del 6 maggio 2026 (allegata al post pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2026) il Tribunale di Arezzo nel procedimento penale a carico di F. S.. ha sollevato questione di incostituzionalità dell’articolo 34 comma 2 cpp in riferimento all’omessa previsione dell’incompatibilita’ a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato, all’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
Nell’ordinanza si legge: …”il rigetto della richiesta di patteggiamento comporta una valutazione sul merito della res indicanda idonea a radicare sempre l’incompatibilita’ al giudizio, con conseguente impossibilita’ di differenziare utilmente a seconda che il rigetto sia disposto dal giudice dibattimentale ovvero dal giudice per le indagini preliminari.
Proprio per questa ragione la Corte costituzionale, che gia' era intervenuta sulla mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice dibattimentale che avesse rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata (Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 1992, per come corretta con ordinanza n. 313 del 1993), ha esteso il ragionamento al giudice dell'udienza preliminare
L'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione concordata della pena sussiste dunque oggi per il giudice dibattimentale (sentenza n. 186 del 1992 per come corretta con ordinanza n. 313 del 1993), per quello delle indagini preliminari (sentenza n. 439 del 1993) e, in modo del tutto singolare, non anche per il giudice dell'udienza predibattimentale.
Simile assetto pare difficilmente spiegabile poiche' le valutazioni che il giudice compie ed all'esito delle quali rigetta la richiesta di patteggiamento sono sostanzialmente identiche al variare della fase in cui avvengono, sicche' limitare l'incompatibilita' soltanto ai rigetti avvenuti nell'udienza preliminare o da parte del giudice del dibattimento, escludendo invece quelli avvenuti nell'udienza predibattimentale, non pare trovare alcuna plausibile spiegazione.
Inoltre, occorre anche considerare che, come la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di osservare (sentenza n. 179 del 2024), da quanto e' stata introdotta l'udienza predibattimentale svolge per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. funzioni del tutto analoghe a quelle che, negli altri reati, sono svolte dall'udienza preliminare: un controllo sui termini in cui e' esercitata l'azione, una verifica dei presupposti processuali relativi alla costituzione delle parti, una valutazione sulla ragionevole previsione di condanna tesa ad evitare la celebrazione di dibattimenti superflui.
Le evidenti somiglianze tra l'udienza preliminare e quella di cui all'art. 554-bis c.p.p. rendono, dunque, ancor piu' evidente l'assoluta singolarita' dell'assetto legislativo vigente, in cui il rigetto della richiesta di applicazione concordata della pena comporta, per il giudice dell'udienza preliminare, l'obbligo di astenersi e, per quello dell'udienza predibattimentale, il dovere esattamente opposto”.
(GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.25 del 24-6-2026)
Segnaliamo che, anche, la cassazione penale sezione 6 con l’ordinanza numero 38208/2025 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 dello stesso codice in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, 117, della Costituzione, in questo post: Udienza predibattimentale alla Consulta la mancata previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cpp (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
