Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14399/2026, 17 marzo/20 aprile 2026, ha chiarito, riguardo alla correzione di errori materiali, che l’adozione de plano del relativo provvedimento, in difetto di fissazione dell’udienza camerale e di avviso alle parti, dà luogo a una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione nel solo caso in cui il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all’udienza.
Nel caso in esame, il collegio di legittimità ha ravvisato la sussistenza dell’interesse della parte, concreto e attuale, a partecipare all’udienza camerale, sul rilievo che la procedura “de plano” aveva impedito di interloquire in ordine al quantum di pena, rideterminato, all’esito della procedura correttiva, in senso a lei sfavorevole.
