Nozione legale di sostanza stupefacente (Riccardo Radi)

Classification of drugs including heroin, cocaine, MDMA, cannabis, LSD, benzodiazepines, and new psychoactive substances with effects, health risks, and Italian legal categories.

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 16193/2026 (nella vicenda riguardante un militare in servizio che aveva assunto una quantità di farmaco anestetico propofol e alla guida della sua autovettura aveva avuto un impatto con un altro veicolo) ha ricordato che nell’ordinamento penale vige una nozione legale di sostanza stupefacente, in virtù della quale sono da considerarsi tali, agli effetti di ogni norma incriminatrice che ad esse faccia riferimento, solo le sostanze indicate nelle tabelle allegate al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Fattispecie relativa a militare assolto dal reato di cui all’art. 139 cod. pen. mil. pace, contestatogli per avere assunto un farmaco che, pur svolgendo un’azione psicotropa quale depressore del sistema nervoso centrale, non era annoverato nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309 del 1990 tra le sostanze o molecole che possono essere qualificate “stupefacenti” ai fini della disciplina penalistica ed amministrativa.

La Corte militare di appello ha escluso la sussumibilità della condotta pacificamente posta in essere dall’imputato nella fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 139, comma 3, cod. pen. mil. pace che punisce il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, assume, volontariamente o colposamente, sostanze stupefacenti la cui azione esclude o menoma la sua capacità di prestare il servizio.

Al riguardo ha osservato che la sostanza assunta dallo XXXXX, il farmaco propofol, non poteva essere considerato sostanza stupefacente ai sensi della norma incriminatrice contestata perché, in disparte dagli effetti psicotropi che la sua assunzione produce alterando lo stato di vigilanza e di coscienza dell’assuntore, non è ricompreso nelle tabelle, periodicamente aggiornate ed integrate, contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Trattasi di argomentazione ineccepibile.

Anche per il reato di cui all’art. 139, comma 3, cod. pen. mil. pace vale il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al precetto penale di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, secondo cui nell’ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente che è riferita soltanto alle sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti (le tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni), i quali, adottati con atti di natura amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale, integrano tutte le norme incriminatrici che alle citate sostanze fanno riferimento (cfr. Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264263; Sez. 4, n. 27771 del 14/04/2011, Cardoni, Rv. 250693).

La sentenza impugnata ha anche approfonditamente esaminato la richiesta, avanzata dal Procuratore generale nel corso del giudizio di appello, di riqualificazione della condotta nel reato previsto dall’art. 161 cod. pen. mil. pace, respingendola per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo specifico.

Osserva, in particolare, la Corte militare di appello che risulta accertato che XXXXX aveva assunto una dose minima di propofol, “inferiore al range di uso terapeutico”, che aveva provocato un limitato effetto amnestico di breve durata, per trarne un giovamento temporaneo ma non per sottrarsi all’adempimento del servizio cui era preposto.

Non vi era certezza che l’assunzione del farmaco avesse inciso sulla capacità dell’imputato di prestare regolarmente il servizio settimanale di reperibilità quale medico di guardia presso il Pronto soccorso. Né in tal senso poteva valorizzarsi la condizione di confusione e stordimento in cui XXXXX versava subito dopo l’incidente; residua, infatti, il dubbio che sia stata una conseguenza dello shock per l’impatto dell’autovettura che guidava talmente violento da provocare l’attivazione degli airbag. Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata sono corrette.

E’ pacifico che la fattispecie incriminatrice prevista di cui all’art. 161 cod. pen. mil. pace è dogmaticamente strutturata alla stregua di un reato a dolo specifico.

Le condotte di procurata inabilità o di simulazione un’infermità non sono punite in re ipsa, ma solo se l’agente le ha commesse al fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei singoli doveri inerenti al proprio “status” di militare (cfr. Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016, dep. 2017, Tesse, Rv. 270577; Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000, Sisto, Rv. 217292).

Il pubblico ministero ricorrente, rispetto all’iter motivazionale seguito per escludere il dolo specifico, nulla di concreto ha opposto.

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