La Cassazione penale sezioe 1 con la sentenza numero 12714/2026 ha ricordato la tassatività dell’adempimento di cui all’art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. nell’indicare un domicilio certo presso il quale sia procedere alle notifiche e sia di evitare la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva.
La prima finalità può essere soddisfatta anche dalla elezione di domicilio presso il difensore, tuttavia è necessario che ad essa segua – anche con indicazione successiva, in udienza, l’indicazione di un domicilio effettivo ove eseguire la misura,
Quindi, la Suprema Corte nella sentenza in commento ha ribadito che in tema di misure alternative alla detenzione, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale può essere legittimamente rigettata per la mancanza di una stabile residenza del condannato, che impedisce il costante contatto diretto con lo stesso, necessario all’espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e costante controllo demandate dalla legge al servizio sociale.
Nel caso esaminato, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza motiva il rigetto sulla irreperibilità di fatto del condannato, e dalla mancata indicazione di un domicilio alternativo.
Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 18775 del 17/12/2009, Rv. 246720- 01, nell’affermare la tassatività dell’adempimento di cui all’art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., hanno individuato la finalità di questa prescrizione, tanto nell’esigenza di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, disponendo di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, quanto «di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva.»
Se la prima finalità può essere soddisfatta anche dalla elezione di domicilio presso il difensore, come per B., è necessario che ad essa segua – anche con indicazione successiva, in udienza, l’indicazione di un domicilio effettivo ove eseguire la misura, che in questo caso manca.
Inoltre, dal verbale di udienza, risulta che neppure il difensore intervenuto avesse possibilità di reperire il condannato o indicare un diverso domicilio.
L’irreperibilità di fatto costituisce un legittimo motivo di rigetto della misura alternativa.
E’ consolidato il principio secondo cui “L’affidamento in prova al servizio sociale, postulando un contatto diretto fra il Servizio sociale e la persona fisica dell’interessato, presuppone infatti, indefettibilmente, che sia assicurata la continua reperibilità del medesimo, sia prima dell’applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere” (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695 – 01).
L’irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere l’accoglimento dell’istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 28/3/2001, Sow, Rv. 218455 – 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191-01).
La mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato, e dunque la sua mancanza legittima il rigetto, anche in presenza di regolare elezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198).
Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la notifica non sia stata eseguita, la mancanza di una indicazione di domicilio effettivo che pregiudica la possibilità di concedere ed eseguire il beneficio invocato, realizza una condizione fattuale d’irreperibilità (Sez. 1, n. 18225 del 25/3/2014, Valtriani nr. 261994; Sez 1, n. 22442 del 17/1/2019, Falbo Orlando, rv. 276191) che non consente l’accoglimento dell’istanza di misura alternativa.
