Condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ord. Pen. e concessione detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. Pen.: non rileva la mancata collaborazione con la giustizia (Riccardo Radi)

Man kneeling and hugging young child in prison visitation room

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza 18814/2026 ha ricordato che il condannato per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, detenuto in carcere e padre di prole infradecenne, può accedere alla misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della stessa legge, nel testo vigente a seguito della declaratoria di illegittimità di cui alle sentenze n. 76 del 2017 e n. 52 del 2025 della Corte costituzionale, pur se non abbia collaborato con la giustizia, non applicandosi a tale ipotesi né le modifiche apportate all’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, né la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del medesimo decreto-legge, dal momento che il requisito della collaborazione con la giustizia è venuto definitivamente meno, in presenza delle specifiche esigenze di tutela della genitorialità previste dal sistema, per effetto della declaratoria di illegittimità dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. di cui alla sentenza n. 239 del 2014 della Corte costituzionale.

Lascia un commento