Affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche: criteri per la valutazione rimessa all’A.G. del probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico (Riccardo Radi)

Man with bags entering therapeutic community center welcomed by staff member

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15968/2026, in tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ricordato che il giudice, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che ne costituiscono le precondizioni, deve valutare anche il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare il suo effettivo reinserimento sociale.

Fattispecie relativa all’annullamento dell’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, accertata la sussistenza della condizione di alcoldipendenza del condannato e di un programma terapeutico di tipo ambulatoriale, aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova ritenendo “ex se” ostative il venir meno della possibilità di svolgere attività lavorativa e l’assenza di una attività risocializzante alternativa.

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