La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15968/2026, in tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ricordato che il giudice, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che ne costituiscono le precondizioni, deve valutare anche il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare il suo effettivo reinserimento sociale.
Fattispecie relativa all’annullamento dell’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, accertata la sussistenza della condizione di alcoldipendenza del condannato e di un programma terapeutico di tipo ambulatoriale, aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova ritenendo “ex se” ostative il venir meno della possibilità di svolgere attività lavorativa e l’assenza di una attività risocializzante alternativa.
