Quando l’estinzione della pena è dietro l’angolo.
Sempre più spesso l’ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma notifica provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti che comprendono condanne sempre più risalenti nel tempo.
Una buona regola da seguire prevede la lettura attenta delle sentenze riportate nel provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica perché’ i termini previsti dagli articoli 172 e 173 Codice penale potrebbero essere decorsi.
Riportiamo un caso concreto, come nostra consuetudine preferiamo la pratica alla teoria, una ordinanza di declaratoria di estinzione pena per decorso del tempo emessa dal Tribunale di Roma sezione 5 il 17 giugno 2026 (allegata al post).
Prima del caso concreto ricordiamo che la Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 12532/2026, 19 marzo/2 aprile 2026, ha chiarito, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, i criteri di determinazione del termine iniziale e della pena inflitta.
Come affermato da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 – 01: «in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua il relativo “dies a quo” nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta “irrevocabile”, aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo».
Il principio di diritto della sentenza Cellerini è stato ulteriormente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva, in cui è stato affermato che il combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen. consente di individuare il dies a quo per l’estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna diventa esecutoria, e che le cause impeditive del decorso del termine sono solo quelle riferibili all’esecuzione della decisione irrevocabile (tra le altre, Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, Rv. 265454 01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Rv. 259700 – 01; da ultimo, in senso conforme, Sez. 5, n. 29331 del 26/06/2025, Rv. 288506 – 01).
Per quanto riguarda, invece, l’entità della pena da considerare ai fini del calcolo di cui all’art. 172, comma 1, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costante nell’affermare che “ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen., deve intendersi per “pena inflitta” quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono” (Sez. 1, n. 21867 del 01/06/2006, Rv. 234638 – 01; conformi Sez. 1, n. 49748 del 26/06/2018, Rv. 274486 – 01, Sez. 1, n. 5111 del 22/09/1999, Rv. 214389 – 01; tra le decisioni più recenti v. anche Sez. 7, n. 28385 del 07/01/2021, n.m.; Sez. 1, n. 27922 del 30/09/2020, n.m.; Sez. 5, n. 45169 del 06/11/2019, n.m.).
È opportuno dare continuità a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che è conforme, d’altronde, alla lettera della legge, la quale parla del “decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni”, in quanto con la previsione dell’art. 172, cod. pen. il legislatore ha voluto correlare la rinuncia dello Stato all’esercizio della pretesa punitiva al decorrere di un lasso di tempo predeterminato in proporzione alla gravità del reato commesso ed all’allarme da esso suscitato; nel sistema dell’art. 172 cod. pen. quanto più grave è il fatto criminoso, tanto maggiore e duraturo è l’interesse dello Stato alla sottoposizione del condannato all’esecuzione della pena inflittagli dal giudice della cognizione, deputato a valutare la gravità del reato e il suo disvalore sociale. Su di esso, pertanto, non sono destinate ad incidere le sopravvenienze avvenute in fase esecutiva, che sono fondate su presupposti di volta in volta variabili, e comunque diversi dalla gravità concreta del reato quale valutata dal giudice che si è pronunciato sul giudizio di responsabilità.
Ritorniamo al caso in esame, il Giudicante ritenuta la propria competenza in ragione del fatto che l’ufficio ha emesso l’ultimo provvedimento passato in giudicato
Visti gli articoli 171 c.p., (in realtà 172 c.p. ops giudice) 667 comma 4 e 676 c.p.p.
Rilevato che … ha riportato, tra le altre, le seguenti condanne per le quali è stato chiesto una pronuncia di estinzione della pena per decorso del tempo:
1) sentenza del G.I.P. della pretura circondariale di Roma definitiva il 20 settembre 1998 di condanna alla pena di giorni 20 di reclusione ed euro 103,29 di multa per il reato di cui all’articolo 464 CP commesso il 22.11.96
2) séntenza del Pretore di Roma irrevocabile il 1 ottobre 1998 di applicazione ex art. 444 c.p.p. della pena di mesi due giorni 20 di reclusione ed euro 103,29 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso il 20.7.98.
3) sentenza del tribunale ordinario di Roma irrevocabile il 1 ottobre 2004 di condanna alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di rapina aggravata e lesioni commesso il 26.8.2004
4) sentenza del tribunale ordinario di Roma irrevocabile il 28/04/2009 di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di cui all’articolo 648 c.p. commesso il 6.7.2001.
Visto l’art. 172 c.p. a norma del quale la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni…..L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (la Corte di Cassazione, con la sentenza 02/10/2018, n. 52105 peraltro ha precisato che deve trattarsi di condanna per reati commessi dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna).
Rilevato che per le condanne indicate al punto 1), 3) e 4) sussistono i presupposti di legge per dichiarare la pena estinta, essendo trascorso dalla data di irrevocabilità delle sentenze un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, sono comunque trascorsi più di dieci anni per cui la pena deve ritenersi estinta ai sensi dell’art.-172 c. p. e in tale termine il condannato non ha riportato una condanna per reati della stessa indole;
non ricorrono invece i presupposti per applicare la causa di estinzione alla condanna indicata al punti 2) in quanto entro il termine di 10 anni il … ha riportato condanna per reato della stessa indole: il condannato infatti in data 1.10. 2004, e quindi entro 10-anni dalla condanna per il reato di furto irrevocabile il 1.10.98, ha riportato la condanna indicata al n. 3) per reato di rapina e pertanto per reato della stessa indole commesso dopo l’irrevocabilità della sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 172 c. p. e 676 с. р. р. dichiara l’estinzione della pena comminata con le seguenti sentenze:
sentenza del G.I.P. della pretura circondariale di Roma definitiva il 20 settembre 1998 di condanna alla pena di giorni 20 di reclusione ed euro 103,29 di multa
sentenza del tribunale ordinario di Roma irrevocabile il 1 ottobre 2004 di condanna alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa
sentenza del tribunale ordinario di Roma irrevocabile il 28/04/2009 di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di cui all’articolo 648 c.p. commesso il 6.7.2001.
Diciamo che eliminare 4 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione e circa 1.000 euro di multa per i tempi dilatati non è male, visto nell’ottica difensiva.
