La duplice natura dei messaggi elettronici istantanei: forme di corrispondenza e relativa protezione costituzionale nei confronti delle intrusioni di terzi; meri documenti se ne dispone uno degli interlocutori (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19992/2026, 6/29 maggio 2026, ha ribadito che, riguardo alle conversazioni avvenute tramite messaggistica elettronica, quando è il titolare della conversazione a disporre della corrispondenza e a consegnarla all’autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l’intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto.

In questi casi i messaggi sono “degradati” a documenti, in quanto forma di memorizzazione di un fatto storico, di cui l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen.

I messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico” (cfr. Corte Cost. n. 170 del 2023, nonché Sez. U., n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, in motivazione; conf. tra le altre Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467).

Occorre precisare, tuttavia, che la regola appena esposta deve essere interpretata in connessione con il caso per il quale è stata dettata (l’acquisizione ad opera dell’autorità giudiziaria di dati dal telefono di un indagato, peraltro tutelato dalle guarentigie dell’art. 68 Cost.), sicché non può ritenersi operante allorché il contenuto dei messaggi sia fornito da un soggetto che abbia preso parte alla conversazione (cfr. Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746 – 01; conf. Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026, non massimata sul punto). 

Depongono nel senso appena precisato le considerazioni di seguito sviluppate.

Nella sentenza n. 170 del 2023, la Corte costituzionale così si esprime: «Posto che quello di “corrispondenza” è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza “della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, consentendone la limitazione “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, “aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata” (sentenza n. 2 del 2023). La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017; già in precedenza, con riguardo agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, sentenza n. 1030 del 1988; sulla libertà del titolare del diritto di scegliere liberamente il mezzo con cui corrispondere, sentenza n. 81 del 1993)».

La medesima sentenza prosegue rilevando che: «Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall’inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l’utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione».

Nello stesso senso si colloca la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell’art. 8 CEDU – ove pure si fa riferimento alla «corrispondenza» tout court – i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, Grande camera, sentenza 5 settembre 2017, Barbulescu contro Romania, §72; Corte EDU, sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, Copland contro Regno Unito, §41), gli SMS (Corte EDU, sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber contro Norvegia, § 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, Grande Camera, sentenza Barbulescu, §74).

Quindi, sul fronte della tutela “superiore”, i messaggi elettronici non sono intercettazioni, perché le intercettazioni (che hanno ad oggetto flussi di comunicazioni sia verbali sia informatiche o telematiche) si caratterizzano, secondo la Corte costituzionale, per la ricorrenza di due condizioni: la prima, di ordine temporale, è che la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’extraneus, e va dunque colta nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”); la seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione: l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre.

Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso della messaggistica in esame: le comunicazioni non sono in corso quando vengono acquisite; l’acquisizione avviene, di regola, in modo palese. Sul fronte della “tutela inferiore”, i messaggi elettronici non sono meri documenti: «Degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall’art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all’invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione» e che l’art. 15 Cost. tutela la corrispondenza della generalità dei cittadini – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”» (Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2023).

Queste affermazioni rivelano, già nella lora enunciazione, la specifica visuale in cui si collocano, vale a dire quella della apprensione dei messaggi da parte di terzi estranei alla comunicazione, requisito che si trova ripetutamente menzionato.

Esse, inoltre, vanno correlate all’ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 15 Cost.

Nell’art. 15 della Costituzione “trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 della Costituzione, e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale” (v. sentenze nn. 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991, 81 del 1993).

Il livello minimo di garanzie esige, con norma precettiva, tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell’autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti). In definitiva l’acquisizione dei dati coperti da segretezza può legittimamente avvenire soltanto sulla base di un atto dell’autorità giudiziaria (quindi non della polizia giudiziaria), sorretto da un’adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati (Corte cost. sent. n. 81 del 1993).

Occorre rimarcare che, nella stessa ottica adottata dalla Corte costituzionale, l’ambito di tutela è riferito alle ingerenze di terzi e non alle iniziative, anche di diffusione, assunte dai partecipanti alla comunicazione.

L’art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie oggetto di comunicazione, dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all’esclusiva disponibilità dei soggetti interessati (Corte cost. sent. n. 81 del 1993, cit.).

Il principio si trova esposto, con diffusa argomentazione, nella sentenza delle Sezioni Unite Torcasio (n. 36747 del 28/05/2003): la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.

Non si vede allora come tale regola possa valere per la disciplina delle intercettazioni (che godono di un livello di tutela “superiore”) e non anche per i messaggi, di qualunque genere, conservati sul telefono cellulare (cui è assicurata una tutela “inferiore”), quando a fornirli sia uno dei conversanti o comunque una persona ammessa a partecipare alla conversazione. Invero, in quest’ultima ipotesi, difetta la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi “in modo palese” vi partecipa o vi assiste.

La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha assistito in modo non occulto, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d’ufficio).

Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che viene posto in essere nei suoi confronti (arg. da Sezioni Unite Torcasio, cit.).

In definitiva quando è il titolare della conversazione a disporre della corrispondenza e a consegnarla all’autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l’intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto (Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026, non massimata sul punto).

In questi casi i messaggi sono “degradati” a documenti, in quanto forma di memorizzazione di un fatto storico, di cui l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen.

D’altra parte, nessuno dubita del fatto che il destinatario possa liberamente disporre della corrispondenza “cartacea” da lui ricevuta, senza necessità di un decreto di sequestro del pubblico ministero ex art. 254 cod. proc. pen.

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