La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 12960/2026 ha ricordato che il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen. postula che l’accordo illecito tra il procacciatore di voti e il candidato sia effettivamente realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, già individuata, ma non che il patto illecito intervenga nell’imminenza delle consultazioni elettorali e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.
