Maltrattamenti e subordinazione della pena sospesa a percorsi di recupero: alla Consulta la possibile gratuità del percorso (Redazione)

Segnaliamo l’ordinanza del 12 gennaio 2026 del Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di GS in tema di sospensione condizionale della pena e subordinazione per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen. alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Il giudice ha sottolineato che la previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato senza che il giudicante possa valutare le condizioni economiche dell’imputato, ovvero l’omessa previsione della gratuità della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l’onere economico a carico dello Stato anticipatario, presenta dei profili d’incostituzionalità come delineati dall’ordinanza di rimessione.

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