Rescissione del giudicato: rilevanza dell’omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato dell’atto introduttivo del giudizio (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 15380/2026, in tema di rescissione del giudicato, ha stabilito che l’accesso al rimedio, a seguito della modifica dell’art. 629-bis cod. proc. pen. ad opera dell’art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è precluso dalla formale correttezza della declaratoria di assenza dell’imputato, nel caso in cui lo stesso, per la nullità assoluta conseguente all’omessa notifica al suo difensore di fiducia dell’atto introduttivo del giudizio, non rilevata nel processo di cognizione, sia stato incolpevolmente privato dell’effettiva conoscenza della celebrazione del processo nel suo complessivo sviluppo.

In motivazione, la Suprema Corte ha rilevato che l’omessa citazione del difensore di fiducia, tempestivamente nominato, compromette la consapevole partecipazione al dibattimento e l’esercizio di scelte difensive, anche in ordine alla proposizione di tempestiva impugnazione.

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