Avv. p.: le abbreviazioni equivoche sanzionate dal Consiglio Nazionale Forense (Redazione)

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Utilizzare abbreviazioni presentandosi con il titolo “p. Avv.” o di “Avv. p.”, invece che con quello specificamene indicato dalla norma di “praticante avvocato” e utilizzare la dicitura “Studio legale” nella propria carta intestata, le questioni esaminate nella sentenza numero 43/2026 del CNF (allegata al post)

Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 43 del 20 febbraio 2026

Nota:
In senso conforme, CNF n. 90/2022.
In arg. cfr. pure:

  • CNF n. 104/2018, n. 104 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
  • CNF n. 115/2014 (abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.” per “Avvocato Stabilito”).

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