Beni segregati in un trust e limiti reddituali
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 490/2026, 18 dicembre 2025/18 gennaio 2026, ha affermato, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, che il mancato superamento del limite reddituale per effetto della segregazione in trust dei beni del richiedente non comporta il diniego del beneficio.
Ciò perché la predeterminazione delle modalità di esercizio del diritto e dei requisiti reddituali ex art. 76 del d.P.R. n.115 del 2002 esclude che il giudice possa valutare la volontarietà o colpevolezza delle condizioni di reddito in termini di contrarietà a buona fede.
Aumento degli importi tabellari per l’avvocato che assista più parti
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 600/2026, 16 dicembre 2025/10 gennaio 2026, ha chiarito, in tema di patrocinio a spese dello Stato, che non vi è incompatibilità tra l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto la prima norma non contiene un divieto di tenere conto dell’aumento previsto dalla seconda, ove esso sia applicato su importi tabellari non superiori a quelli medi, in coerenza con il fatto che tale aumento risponde all’intento di attribuire all’avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale un unico compenso, ancorché maggiorato, e tenuto conto che, in assenza di tale previsione, il difensore avrebbe avuto diritto a un compenso distinto per ciascuna parte assistita.
Riqualificazione del reato contestato: il giudice può tenerne conto ai fini della quantificazione del compenso al difensore
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1475/2026, 16 dicembre 2025/22 gennaio 2026, ha ribadito che, nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può tenersi conto – ai fini della quantificazione in misura uguale o prossima ai valori minimi – della riqualificazione del reato contestato.
Più specificamente, il collegio decidente ha affermato i seguenti principi di diritto:
«In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato in misura pari ai valori minimi e, quindi, rispettosa dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 non richiede una specifica motivazione ed è esente dal sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice».
«Il giudice penale che liquidi il compenso spettante al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ben può dare rilievo, ai fini della sua quantificazione in misura prossima o eguale ai valori minimi, all’eventuale riqualificazione del reato contestato».
«In tema di liquidazione del compenso del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in sede di opposizione a tale liquidazione il valore della causa è costituito dalla sola somma che ha formato oggetto di contestazione, se il ricorso è rigettato, e dalla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella riconosciuta dal decreto criticato, se, invece, è accolto».
Giudizio di opposizione ai provvedimenti in tema di accesso al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi: la legittimazione passiva è del MEF
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1557/2026, 14/23 gennaio 2026, ha chiarito che, nel giudizio di opposizione ai provvedimenti in tema di accesso al patrocinio a spese dello stato e di liquidazione dei relativi compensi al difensore, la legittimazione passiva spetta al titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento e, quindi, all’amministrazione su cui grava in concreto l’onere finanziario derivante dall’ammissione al beneficio.
Nel caso di specie, il collegio decidente ha cassato la decisione del tribunale che, accolta l’opposizione avverso il decreto di inammissibilità della liquidazione dei compensi con riguardo a un giudizio tributario, aveva gravato delle spese il Ministero della Giustizia anziché il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 270/2026, 11 novembre 2025/6 gennaio 2026, ha ritenuto che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.
