Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1930/2026, 17 dicembre 2025, 28 gennaio 2026, ha affermato, riguardo alla diffamazione a mezzo stampa, che nel cd. giornalismo d’inchiesta, connotato dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, l’esimente del diritto di cronaca, pur implicando una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, non consente di denunciare presunti fatti illeciti che, alla stregua del motivato e insindacabile apprezzamento del giudice di merito, per un verso, difettino non solo della prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza (anche in ragione del carattere ignoto delle fonti e degli elementi su cui si basa il relativo racconto) e, per altro verso, assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione, senza alcun valido fondamento, di censure etiche e deontologiche.
