Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1608/2026, 1° dicembre 2025, 24 gennaio 2026, ha ribadito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali da costituire, bensì come prove documentali precostituite atipiche.
In quanto tali, sono soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre – e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
