Giada Bocellari: Sempio e Stasi e la spettacolarizzazione che non è diritto di cronaca e il discernimento tra prova scientifica e quella che non lo è (Riccardo Radi)

In questa secoda parte dell’intervista Giada Bocellari si sofferma sulla mediaticità del processo: “il diritto di cronaca è costituzionalmente tutelato, lo spettacolo no”, e l’incidenza sulla genuinità delle prove testimoniali: “Il testimone che va in televisione e poi va in procura “e su quale tipo di impegno difensivo ritiene di dover utilizzare nei procedimenti largamente fondati su accertamenti scientifici: “il caso di Garlasco sia proprio l’emblema…basato sulla prova scientifica. Però bisogna anche discernere tra quel che è veramente una prova scientifica e quella che non lo è. Qua si è fatta una gran confusione. Cioè, si sono confuse non so delle sperimentazioni non riconosciute neanche dalla comunità scientifica, tipo le camminate, piuttosto che insomma sperimentazioni sui tappetini…robe che, appunto, erano sperimentazioni fatte ad hoc, da quelle che invece sono delle vere e proprie prove scientifiche, non so il DNA piuttosto che impronte digitali, aspetti dattiloscopici”.

Social e processo: “la regolamentazione dei social che secondo me manca totalmente. Perché comunque loro non rispondono, come ti dicevo prima, non rispondono a un codice deontologico, non hanno un dovere di verifica delle fonti, non hanno un dovere di verifica delle notizie.  Quindi, tante cose magari ovviamente sui giornali o in televisione non vengono dette perché i giornalisti verificano, o dovrebbero quantomeno a farlo, e quindi c’è anche una privacy. Per esempio, la privacy è un disastro. Cioè i social pubblicano atti senza oscurare i numeri di telefono o la residenza. Non c’è nessun tipo di regolamentazione. Questo è un grosso problema che deve essere affrontato a tutti i costi, a mio modo di vedere. Quindi, io spero che Garlasco sia l’occasione per poi sederci con calma, quando sarà finito, a riflettere tutti”.

Pubblichiamo la seconda parte dell’intervista, chi volesse leggere la prima parte: https://terzultimafermata.blog/2026/05/21/giada-bocellari-un-avvocato-per-caso-intervista-di-riccardo-radi/

Radi:

Dal novembre del 2010 hai iniziato la tua carriera di avvocato, quando hai incontrato Stasi per la prima volta?

Bocellari:

Si, me lo ricordo chiaramente, era il 2 novembre 2010 che è il giorno del mio compleanno. Per questo mi è rimasto nei ricordi. Quando ci siamo conosciuti inizialmente ci siamo evitati per diverso tempo per circa un anno, diciamo che di primo impatto non mi era risultato simpatico, sempre taciturno e con modi scostanti.

Poi mi ha confidato che non conoscendomi temeva che avrei potuto rivelare ai media aspetti difensivi e solo con il tempo si è instaurato un rapporto di totale fiducia reciproca. Oggi prendo delle decisioni senza consultarlo.

Radi:

Il caso Garlasco, in ogni sua fase, è stato ed è tuttora il paradigma del processo mediatico: è come se si celebrassero due giudizi paralleli, uno nelle aule di giustizia e l’altro fuori, tra la gente, sui mass-media e sui social. Come deve atteggiarsi la difesa dell’imputato in casi del genere, secondo te, e come l’hai intesa tu?

Bocellari:

Io sono della scuola che il processo si svolge esclusivamente in aula, così ha impostato la difesa il professor Giarda ma con il tempo mi sono dovuta ricredere, almeno in parte.

La mediaticità assume un ruolo che non può essere ignorato e quindi ha un peso diciamo preponderante no per cui non può l’avvocato in un caso come questo ignorare totalmente l’aspetto mediatico. Rimane però doveroso per l’avvocato cercare di farlo nella maniera più consona ai nostri doveri deontologici rispetto ai quali non possiamo, nella maniera più assoluta, venire meno

Radi:

quindi diciamo di ricordarci sempre comunque dei doveri deontologici dell’avvocato.

Bocellari:

assolutamente, questo è fondamentale.

Quindi, equilibrio nell’esposizione dei fatti, continenza nel linguaggio, ricordare i principi fondanti del nostro ordinamento e la responsabilità del nostro ruolo, che significa anche – per come lo intendo io – trasferire all’opinione pubblica, tanto che questa può essere l’occasione per anche trasferire dei concetti che magari non ha, che noi però invece conosciamo bene. Quindi, il principio del ragionevole dubbio, la presunzione di innocenza, ricordare quelli che sono i fondamenti del nostro ordinamento che si spera possano poi essere ricordati anche successivamente per altri casi.

Però, certamente, è un equilibrio delicatissimo. È difficilissimo per l’avvocato stare in un contesto di questo tipo, Io trovo in difficoltà quotidiane, perché ogni giorno – poi tanto più in contesti che non sono quelli a cui noi siamo abituati. Cioè, una trasmissione televisiva non è un’aula di tribunale, e quindi c’è chi alza i toni, chi ti provoca, chi attacca e quindi diciamo tu devi sempre ricordarti il ruolo che svolgi e nonostante questo devi cercare di non cadere nella provocazione, e siccome però anche noi avvocati siamo umani non sempre riesce a farlo. Andrebbe, io penso, regolamentata e spero che…regolamentato che cosa…perché poi il tema è la trasmissione televisiva, io tante volte ho detto “scusate non ci sono notizie”, perché non è cronaca giudiziaria. Cioè laddove non c’è una notizia, tu stai facendo uno spettacolo.

Mi stai rispondendo ad una logica che non è costituzionalmente tutelata, perché il diritto di cronaca è costituzionalmente tutelato, lo spettacolo no. Eppure, lo fanno lo stesso, quindi tu sei nel costante quesito tra dire, fa niente non vado – col rischio che anche un po’ a volte per ripicca ti facciano una trasmissione diciamo dove evidenziano solo aspetti contro; dove non c’è il contraddittorio; quindi, dove tu non puoi comunque ribattere a quello che viene detto – oppure prestarti e andare.

Quindi per questo dico Garlasco io spero, credo anche che sarà così, ma spero soprattutto vivamente che sarà l’occasione per tutti di interrogarsi su questo delicato equilibrio. E non si tratta, a mio modo di vedere, di toccare dei principi, anche dei diritti costituzionali tipo il diritto di cronaca, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, perché sappiamo bene che c’è anche la necessità di un bilanciamento.

Perché tutto questo che sta succedendo, che è successo in quest’ultimo anno, inciderà anche, e ha inciso in parte, anche sul procedimento, perché c’è un’interrelazione. Il testimone che va in televisione e poi va in procura. Cioè è comunque un intreccio inevitabile, e quindi va regolamentato in un in un bilanciamento di interessi.

Radi:

infatti Giada, parliamoci chiaro. La stessa cosa succede per la vicenda parallela di Sempio.

Bocellari:

certo, assolutamente. Io adesso sto parlando proprio di questo, è un tema che noi avvocati dico, e anche i giornalisti, secondo me dovranno affrontare senza considerare che anche per i giornalisti c’è tutto un nuovo fronte che è quello social, con cui loro si devono confrontare perché il mainstream eh diciamo adesso è stato quasi soppiantato.

Le persone adesso sono informate sui social perché mettono a disposizione gli atti, che non si fa poi come abbiano, ma comunque, mettono a disposizione gli atti, fanno dirette di 3-4-5-6 ore in cui vanno a sviscerare singoli aspetti per cui poi il telespettatore è più informato dai social che non dalla televisione.

Radi:

non solo immagina che i giornali ormai non li compra quasi più nessuno quindi veramente ormai siamo passati alla social-informazione.  Prima l’informazione era solo sui giornali, poi siamo passati alla televisione, adesso dalla televisione effettivamente siamo passati ai social.

Bocellari:

e quindi questo interroga tutti…avvocati, giornalisti e poi c’è la regolamentazione dei social che secondo me manca totalmente. Perché comunque loro non rispondono, come ti dicevo prima, non rispondono a un codice deontologico, non hanno un dovere di verifica delle fonti, non hanno un dovere di verifica delle notizie.

Quindi, tante cose magari ovviamente sui giornali o in televisione non vengono dette perché i giornalisti verificano, o dovrebbero quantomeno a farlo, e quindi c’è anche una privacy.

Per esempio, la privacy è un disastro. Cioè i social pubblicano atti senza oscurare i numeri di telefono o la residenza. Non c’è nessun tipo di regolamentazione. Questo è un grosso problema che deve essere affrontato a tutti i costi, a mio modo di vedere. Quindi, io spero che Garlasco sia l’occasione per poi sederci con calma, quando sarà finito, a riflettere tutti.

Radi:

eh, speriamo di non essere troppo vecchi Giada. Senti, in pratica mi hai anche risposto alla prossima domanda perché io poi ti volevo chiedere ma qual è l’atteggiamento del difensore che deve cioè in pratica l’atteggiamento che il difensore deve consigliare al suo assistito, cioè in pratica il suo assistito deve essere anche lui composto oppure silenzioso oppure il protagonismo mediatico o una via di mezzo. Cioè il tuo assistito come si deve esporre, deve mantenere una linea silenziosa

Bocellari:

secondo me dipende innanzitutto dalla fase procedimentale in cui si trova.

Per quanto mi riguarda, in una fase come quella delle indagini preliminari il mio assistito sta casa sua. Anche perché c’è un problema, nel senso che – anche a prescindere dalle scelte poi o l’esercizio di un diritto al silenzio che naturalmente l’indagato può esercitare quando poi eventualmente viene convocato – ma nel momento in cui gira le varie televisioni, piuttosto che fare le interviste, eccetera, cioè non è che queste interviste necessariamente restano in un canale Rai, sul canale Mediaset, ma vengono acquisite. Che certamente è quello che è successo in questo procedimento.

Quindi viene bypassato, anzi addirittura sono state poste a fondamento di una consulenza del Racis, tanto per essere chiari. Cioè il Racis fa una prima parte di analisi proprio sulle interviste fatte dall’indagato nelle varie trasmissioni televisive. Le mette a paragone tra di loro a seconda del momento in cui sono state rese e quindi diventa quasi un elemento che poi non potrà essere utilizzato, perché sappiamo che c’è un divieto della consulenza personologico eccetera, però intanto è un elemento che sta negli atti processuali. Cioè diventa un atto processula.

Radi:

qui stiamo parlando di Sempio, perché Stasi non ha mai fatto interviste.

Bocellari:

no Stasi non ha mai fatto interviste. Ha mantenuto…perché la nostra posizione, la mia posizione, ma era anche quella del professor Giarda, che l’indagato non rilascia dichiarazioni pubbliche. Questa, cioè poi ovviamente attiene anche alla strategia difensiva. Io capisco anche quando c’è una forte esposizione mediatica l’esigenza magari di volersi difendere e, quindi, se poi l’assistito insiste per farlo, non glielo puoi neanche precludere a tutti i costi. Però l’avvocato, in questo caso, io con Stasi mai avrei fatto fare interviste. Adesso poi vabbè è in una fase esecutiva anche delicata, dove abbiamo altre problematiche diverse ancora, però in generale io non sono dell’idea che l’indagato debba farlo. C’è fase e fase. Per esempio, dopo una sentenza magari di assoluzione ci può stare che l’imputato faccia la sua intervista pubblica. In un caso mediatico ci può stare quindi. Dipende molto, secondo me, dalla fase procedimentale nella quale ci si trova, con la consapevolezza che qualunque dichiarazione pubblica può poi diventare atto processuale. Questo secondo me deve essere molto chiaro.

Radi:

senti, ma tu per esempio sei un difensore che reagisce ad atti o attività funzionali che diciamo violano la presunzione di innocenza del tuo assistito, tu come ti poni in questi casi.

Bocellari:

mah, allora anche qui dipende dalle fasi, perché per esempio su Stasi io non posso invocare nessuna presunzione di innocenza perché è stato condannato in via definitiva e quindi c’è poco da fare su quello, almeno fino a che non ci sarà una revisione della sentenza. Ma sai dipendono molto…noi come linea abbiamo sempre tenuto quella, salvo commenti o articoli di giornale all’epoca particolarmente gravi e particolarmente diffamatori, abbiamo reagito anche con denunce-querele per diffamazione…poi io non sono una querelomane e quindi tendo a passare sopra a molte cose e a vedermela poi nell’aula di tribunale nel procedimento principale diciamo così, no ecco. Quindi con me cadono molto bene perché io tendo a non fare querele

Radi:

lasci passare, insomma

Bocellari:

lascio molto diciamo. Poi ovviamente ci sono commenti gravi…adesso per esempio abbiamo fatto varie denunce no, denunce-querele perché vabbè alcune cose sono inqualificabili e quindi quelli più gravi li fai. Però, diciamo, in linea di massima poi credo che uno se la debba vedere…andare a denunciare, magari querelare, la signora che magari…l’impiegata che sta lì su Facebook a scrivere le sue opinioni personali mi sembra un po’…come dire quasi eccessivo ecco.

Radi:

tu come ti poni per esempio il tuo impegno difensivo che ritieni di dover utilizzare nei procedimenti largamente fondati su accertamenti scientifici. Cioè, in concreto, cosa pensi che sia meglio fare…agire di conserva o limitarsi a criticare gli accertamenti del PM, oppure essere proprio proattivi e quindi seguire anche un percorso autonomo?

Bocellari:

allora eh noi siamo sempre stati molto proattivi per questo. Allora diciamo che il problema delle prove scientifiche è un problema molto complesso. Credo che il caso di Garlasco sia proprio l’emblema…basato sulla prova scientifica. Però bisogna anche discernere tra quel che è veramente una prova scientifica e quella che non lo è. Qua si è fatta una gran confusione. Cioè, si sono confuse non so delle sperimentazioni non riconosciute neanche dalla comunità scientifica, tipo le camminate, piuttosto che insomma sperimentazioni sui tappetini…robe che, appunto, erano sperimentazioni fatte ad hoc, da quelle che invece sono delle vere e proprie prove scientifiche, non so il DNA piuttosto che impronte digitali, aspetti dattiloscopici. Detto questo, io credo che la difesa, in un processo indiziario basato su prove scientifiche, debba necessariamente avvalersi di proprio consulenti tecnici e per, come dire, valutare e verificare la validità scientifica o meno delle consulenze tecniche della Procura della Repubblica, ma anche seguendo, laddove ce ne fosse la necessità, la sua…la propria strada. Questo diventa fondamentale, quantomeno può sollecitare poi il giudice come è capitato nel nostro caso, nonostante l’abbreviato, a disporre poi perizia.

Radi:

infatti, è vero.

Bocellari:

questo, diciamo, perché poi alla fine una volta che viene nominato il perito, diciamo, il perito valuterà sia le consulenze della procura sia quelle ovviamente della difesa…così fece Vitelli no, come ben ricordi, come abbreviato secco e lui con il 441 comma 5 cpp dispone quattro perizie

Radi:

senti Giada, per concludere, ma il ragionevole dubbio – che dovrebbe appunto, che come hai ricordato tu è un principio cardine del processo penale – ma lo è veramente o sono solo vuote parole secondo te, perché molto spesso sembra che…

Bocellari:

allora guarda…Io credo, spero, anche mi auguro, che questo caso che è evidentemente un caso emblematico, lo è sempre stato ma lo sarà ancora di più dopo tutto quello che è successo in questo caso, mi auguro che tocchi le coscienze no, cioè le coscienze anche dei giudici perché essendo un principio che risente anche di una certa discrezionalità, la famosa discrezionalità no, a volte si ha l’impressione che sia una scatola vuota no. Noi l’abbiamo recepito, l’abbiamo recepito da paesi Common Law dove però era sentito veramente no, come dire, e infilava un’applicazione pratica e sostanziale reale nel processo penale. Da noi spesso si hanno, non so se ti è mai capitato, ma tante volte in discussione i processi un pochino diciamo così più complicati, di fare un’arringa no, poi ricordando al collegio, ricordando al giudice no, l’oltre ogni ragionevole dubbio e di essere guardati come dice vabbè avvocà ma che ci sta a dire, cioè va bene OK lo sappiamo, lo conosciamo. È un problema credo culturale, non so come dire. Cioè deve entrare proprio nell’animo del giudice no il ragionevole dubbio. Deve farlo proprio, deve sentirlo no.

Radi:

forse sai pure qual è l’altro aspetto, che noi in fin dei conti abbiamo questo processo che è un processo che riteniamo che debba essere accusatorio ma in realtà è rimasto un pò inquisitorio, perché poi alla fine al giudice è demandata la famosa ricerca della verità. In realtà diciamo che il giudice forse si dovrebbe limitare a vedere insomma le prove che gli vengono portate, senza poi prendersi la briga di sentirsi in dovere di andare a cercare chissà cosa, se ci pensi

Bocellari:

eh già eh già sì anche questo anche questo è un tema.

Ricordo che mi colpì moltissimo la Cassazione Stasi su questo aspetto della ricerca della verità. La prima Cassazione, quella del 2013, perché noi ci eravamo opposti alle richieste di rinnovazione dell’istruttoria fatte dalla parte civile alla procura generale davanti alla prima Corte d’assise d’appello, dicendo…noi dicevamo ma scusate ma già la rinnovazione del dibattimento è un qualcosa di eccezionale nel processo ordinario, figuriamoci nell’abbreviato secco, dove tra l’altro erano già state disposte in primo grado quattro perizie, sentite tipo 20 testimoni. Quindi noi ci eravamo posti in punta di diritto, ma cioè era come dire sacrosanto, quasi lapalissiano il fatto che fosse così no.

La Cassazione su questo aspetto, la Cassazione 2013, disse che…è proprio quello che dicevi tu…cioè che la ricerca della verità deve prevalere rispetto a quelli che sono anche gli orientamenti – in quel caso un orientamento giurisprudenziale abbastanza unanime no – dicendo beh però la ricerca della verità deve prevalere. E quindi tu Corte di appello del rinvio devi rinnovare il dibattimento no e questo è un tema.

Radi:

questo è un tema epocale perché significherebbe ribaltare una concezione che ci trasciniamo dietro Giada, perché poi alla fine alla fine si va sempre lì. Il giudice tende sempre a voler lui ricercare quello che non è stato ricercato (secondo lui) prima in qualche modo

Bocellari:

esatto, esatto, sostituirsi no. Come il mio primo processo no, il PM non fa la lista testi e quindi dici ho vinto e il giudice però 507…eh no, vado io, lo vado a prendere io.

Radi:

Giada, io ti ringrazio per il tempo dedicato, tu lo sai la stima che nutro per te l’ho sempre detto in tempi non sospetti.

Bocellari: ricordo, ricordo, lo ricordo assolutamente reciproco

Radi:

ti faccio veramente un grosso in bocca al lupo per la tua vita poi al di là della vicenda Garlasco ma veramente come persona ti stimo tanto quindi un grosso in bocca al lupo ti ringrazio

Bocellari:

grazie a te grazie a te buon lavoro.

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