Ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi: configurabilità del concorso (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 9999/2026 ha ricordato che è configurabile il concorso tra il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi, postulando le due fattispecie condotte strutturalmente e cronologicamente differenti, tra le quali sussiste rapporto di specialità e non risultando una diversa volontà, espressa o implicita, del legislatore.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui l’imputato era stato assolto dal delitto di ricettazione sull’erroneo rilievo che fosse venuto meno il delitto presupposto, in ragione del suo previo proscioglimento dal delitto commercio di prodotti con segni falsi.

Massime precedenti Conformi: N. 21469 del 2019 Rv. 276326-01, N. 12452 del 2008 Rv. 239745-01

Massime precedenti Vedi: N. 46419 del 2019 Rv. 277334-01, N. 29965 del 2009 Rv. 244673-01 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23427 del 2001 Rv. 218771-01

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