Patrocinio a spese dello Stato: rassegna della più recenti decisioni della Cassazione civile in materia di liquidazione del compenso del difensore d’ufficio (Vincenzo Giglio)

Sez. 2, ordinanza n. 31899 del 7 dicembre 2025 (Rv. 676478-01)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, poiché ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.

Precedenti conformi: n. 8359 del 2020, Rv. 657594-01.

Sez. 2, sentenza n. 33055 del 18 dicembre 2025 (Rv. 676492-01)

In tema di liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’udienza filtro prevista dall’art. 554-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, va considerata – alla stregua dell’udienza preliminare disciplinata dagli artt. 416 e ss. c.p.p. – come una fase autonoma del processo; ne consegue che il difensore d’ufficio dell’imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all’esito, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale.

Sez. 2, ordinanza n. 33756 del 23 dicembre 2025 (Rv. 677163-01)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa.

Nel caso in esame, il collegio di legittimità ha cassato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l’opposizione proposta, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di riduzione officiosa del compenso già liquidato in precedenza, aveva ritenuto che l’errore del giudice nella determinazione dei compensi potesse essere emendato con il provvedimento di correzione o all’esito di un procedimento di revocazione, volti ad evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi della disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa, anche considerato che detta opposizione non è atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali.

Precedenti conformi: n. 1196 del 2017 Rv. 642564-01

Sez. 2, ordinanza n. 33762 del 23 dicembre 2025 (Rv. 677165-01)

L’istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva – in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto – l’azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell’avvocato.

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