Rapina aggravata e riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità: alla Consulta la mancata esclusione della sospensione dell’esecuzione (Riccardo Radi)

Segnaliamo che la cassazione sezione 1 con ordinanza numero 18497 depositata il 22 maggio 2026 (allegata al post) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

La costante interpretazione è nel senso che la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma degli artt. 656, comma 9, cod. proc. pen. e 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o – come nella specie – la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (da ultimo, Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D’Aguanno, Rv. 289429-01; conf. Sez. 1, n. 41352 del 5/04/2023, non mass.; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312-01: fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2, t.u. stup.; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784- 01; cfr. già Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv. 217096-01: nella specie, la S.C. ha confermato l’operatività del divieto di cui all’art. 656 cod. proc. pen. in ipotesi di sentenza di patteggiamento per il reato di rapina aggravata nella quale le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti).

Nella stessa direzione, si è ritenuto operativo il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena, previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nelle ipotesi di sentenze di condanna pronunciate per i delitti in relazione ai quali sia intervenuto l’accertamento giudiziale della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche quando sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della collaborazione con la giustizia di cui all’art. 8 dello stesso decreto-legge, che opera – analogamente al caso in esame – solo quoad poenam (Sez. 1, n. 2690 del 09/12/2010, dep. 2011, Sacco, Rv. 249556- 01)…

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