Quelle sentenze un po’ così. Si può essere condannati senza aver mai svolto istruttoria dibattimentale?
La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 17578/2026 ha esaminato il caso di una persona che all’udienza predibattimentale è stata prima assolta perché’ il fatto contestato non è previsto come reato poi condannata in appello, ricorso in cassazione assegnato inizialmente alla settima sezione perché’ inammissibile poi la settima sezione ha disposto la trasmissione del ricorso alla terza sezione che ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché’ … “emerge che né nel corso del giudizio di primo grado né nel corso del giudizio di secondo grado è stata svolta alcuna attività istruttoria”.
Decisione:
Dall’esame degli atti processuali emerge che né nel corso del giudizio di primo grado né nel corso del giudizio di secondo grado è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Infatti, il Tribunale di Torre Annunziata, all’udienza predibattimentale del 29/12/2023, dichiarata l’assenza dell’imputata, regolarmente citata e non comparsa, ha rinviato il processo.
All’udienza del 29/01/2024, la difesa dell’imputata, in via preliminare, ha chiesto non doversi procedere in ragione dell’intervenuta depenalizzazione del reato contestato.
Il Tribunale si è riservato e all’udienza del 25/03/2024, a scioglimento della riserva, ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato.
La Corte di appello, in accoglimento dell’appello formulato dal PM, si è limitata a constatare la continuità normativa con la disciplina concernente l’assegno di inclusione e la mancata abrogazione del reato contestato, commesso tra novembre 2020 e gennaio 2022 quando la norma era pienamente vigente, senza espletare o rinnovare alcuna attività istruttoria, invero mai effettuata neppure nel corso del giudizio di primo grado.
Il giudice a quo ha infatti implicitamente ritenuto provata la penale responsabilità, limitandosi a dichiarare l’insussistenza di elementi favorevoli valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di redditi non dichiarati derivanti da attività illecita, e in ragione dell’intensità del dolo, senza effettuare alcun accertamento.
La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
