Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 15727/2026, 22/30 aprile 2026, ha affermato che il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, potendo solo dedurre l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato.
Occorre ribadire i limiti che incontra il terzo, che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo: egli, infatti, come già sostenuto da questa corte (da ultimo Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv. 289384 – 01), in linea con il prevalente orientamento, non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma solo può dedurre l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Rv. 288683 – 01; Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Rv. 288674 – 01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Rv. 287396 – 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Rv. 287165 – 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439 – 01).
Di conseguenza, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, e quindi, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura. Invero, non si ignora il diverso orientamento (Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 2025„ Rv. 287416 – 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Rv. 286335), secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo intestatario del bene oggetto di ablazione è legittimato a contestare anche l’oggettiva confiscabilità del bene per difetto del fumus commissi delicti e del periculum in mora, ma si ritiene di dovere ribadire l’indirizzo ermeneutico prevalente dinnanzi indicato.
Tale opzione interpretativa, infatti, in primo luogo, è conforme al fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire (e, segnatamente, la possibilità di intervenire nella procedura cautelare reale) precede logicamente ogni ulteriore interesse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato e comporta che chi agisce debba innanzitutto essere titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela (nella specie, l’effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto a sequestro). In secondo luogo, è coerente con il fatto per cui la contestazione del fumus del reato è elemento che attiene alla sfera dell’indagato, che solo quest’ultimo può avere concreto interesse a far valere.
Va altresì rilevato che l’orientamento qui patrocinato trova conforto nella recente decisione delle Sezioni unite Putignano, che, seppur in un ambito diverso – ossia quello delle misure di prevenzione patrimoniali – ha affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).
Ai fini che qui rilevano, va evidenziato che le Sezioni Unite si sono soffermate sul rapporto tra legittimazione e interesse ad impugnare, nozioni diverse da tenere distinte: mente la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, l’interesse postula che, mediante l’impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un’utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell’interesse; infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l’ordinamento si deve stabilire se l’azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. L’interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione dell’atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente. Il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e, quindi, di titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Il suo interesse sussiste, in termini di “concretezza” e “attualità”, quando mediante l’impugnazione si miri ad ottenere l’annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell’intestazione e il riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata; sicché la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione .patrimoniale nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall’esito della procedura principale, cui l’ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delle considerazioni in precedenza svolte.
Di conseguenza, precisano le Sezioni unite, l’interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta di riconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnato assume l’intestazione fittizia al terzo stesso. Del resto, l’assunto volto ad escludere la possibilità di un intervento del terzo estraneo al reato finalizzato alla contestazione dei presupposti applicativi della misura, ma limitato a rivendicare esclusivamente la riconducibilità a sé stesso del bene oggetto del provvedimento ablatorio, trova conforto in fonti internazionali e del diritto unionale che indicano proprio in tal senso il perimetro di interlocuzione a questi consentito in caso di provvedimenti giurisdizionali di natura ablatoria; l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e l’art. 31 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione contengono entrambi il chiaro riferimento alla tutela dei “terzi in buona fede” che non possono essere pregiudicati dal sequestro e confisca di beni; gli artt. 22 e 27 della Convenzione del Consiglio di Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato contengono l’espressa enunciazione della possibilità per i “terzi” di “rivendicare i propri diritti” con “documenti che comprovino tale circostanza”.
Quanto al diritto unionale, la recente Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024 sulla confisca a cui gli stati membri dovranno dare attuazione entro il 23 novembre 2026 prevede che, proprio nell’ambito delle statuizioni di confisca, ai reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi rispetto all’autore della illecita accumulazione patrimoniale, deve essere assicurato il “diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato”.
Dunque, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio.
Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto stesso può avere interesse a far valere.
Ebbene, considerazioni del genere paiono estensibili, per identità di ratio, anche alla posizione del terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo.
Anche in tal caso, la contestazione, da parte del terzo, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura ablativa, oltre a provenire da soggetto non legittimato, appare sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall’esito della procedura principale, cui l’ordinamento non attribuisce rilievo giuridico (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026 Rv. 289384 – 01).
