Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 15729/2026, 22/30 aprile 2026, ha ribadito che, in tema di revisione, è inammissibile l’istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell’imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta.
L’inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione (in termini, Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 – 01).
