Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 15690/2026, 22/30 aprile 2026, ha affermato che integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, dl. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378 – 01).
Va in particolare ribadito che la sottolineatura, da parte del ricorrente, della reimmissione e perdita delle somme vinte al gioco nel circuito ludico, che determinerebbe l’insussistenza delle omissioni dichiarative ascrittegli, non essendo qualificabili dette somme come redditi, è manifestamente infondata, in quanto la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l’ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, degli elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come, appunto, anche le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenute per ottenerle, dal loro eventuale reimpiego in attività ludiche e dal regime della loro tassazione.
Tali redditi, infatti, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, ordinanza n. 3879 del 15/02/2025, Rv. 673704 – 01), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell’art. 2 del d.l. n. 4/2019, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, come, appunto, le vincite di gioco, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2022, non mass.), con la conseguente rilevanza, ai fini della integrazione del reato, della loro omessa indicazione o comunicazione.
Tanto a prescindere dalla rappresentazione di puro fatto, inammissibile anche per tale motivo in questa sede, dalla perdita poi di quanto vinto.
