Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14896/2026, 22/24 aprile 2026, ha illustrato gli effetti collegabili alle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia.
L’art. 16-quater d.l. 8 del 1991, introdotto dall’art. 14 della I. n. 45 del 2011, prevede al primo comma che, ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli artt. 16-quinquies e 16-nonies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.
Nel terzo comma si prevede che dette dichiarazioni sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall’art. 141-bis cod. proc. pen. In tale verbale, come prescritto dal successivo comma 4, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l’altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.
Nel successivo comma 6, si prevede che le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell’art. 194 cod. proc. pen., possono costituire oggetto della testimonianza.
Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
Infine, il comma 9 prevede che le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al PM o alla PG oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità.
Il sistema previsto dalla citata norma è stato oggetto di tre distinte, ma coincidenti, pronunce delle Sezioni unite (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882- 01; Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241885-01; Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886-01) che hanno delineato il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni tardivamente rese dal collaboratore di giustizia ed hanno indicato quale sia la natura e come operi l’inutilizzabilità per queste prevista.
In particolare, nelle citate pronunce si è specificato che la norma si riferisce alle sole dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari alla PG e al PM oltre il termine di centottanta giorni e che la sanzione per queste prevista è relativa, cioè limitata alla fase dibattimentale, e parziale, in quanto soggettivamente orientata e perchè fa salvi i casi di irripetibilità.
Come riconosciuto da Sez. 1, n. 454 del 15/11/2024, dep. 2025, Rv. 287551-01, la portata della sanzione è “debole” in quanto questa, non intervenendo sulla genesi intrinseca dell’atto e, poggiando, invece, soltanto sulla violazione di una regola temporale, non è riconducibile al tipo patologico ma è, piuttosto, più vicina alla inutilizzabilità di tipo fisiologico legata alla separazione funzionale delle fasi processuali e, per tale ragione, alla norma si deve attribuire un significato analogo a quello delle disposizioni codicistiche che escludono l’utilizzazione nel dibattimento di alcuni elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini dando luogo a casi di inutilizzabilità relativa (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248-01).
Sotto tale profilo, si è pertanto ritenuto che la regola di esclusione probatoria prevista dall’art. 16-quater d.l. n. 8 del 1991 non operi nella fase delle indagini preliminari per l’emissione di misure cautelari personali (Sez. 4, n. 83 del 15/11/2007, dep. 2008, Rv. 238751-01) o nel giudizio abbreviato (Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Rv. 274653-01), dal momento che l’unica deroga al regime di inutilizzabilità esplicitamente previsto è solo quello di irripetibilità della prova, finendo così per assumere un reale significato solo se sia in discussione l’utilizzazione dibattimentale della prova.
Se, pertanto, la sanzione di inutilizzabilità di cui all’art. 16-quater, comma 9 trova applicazione solo per le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio (cfr., Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018, Rv. 273454-01; Sez. 5, n. 32011 del 11/06/2019, Rv. 277250-01; Sez. 1, n. 24116 del 19/04/2024, non mass.), la stessa non opera se le tardive dichiarazioni vengano rese in sede di interrogatorio di garanzia a seguito di provvedimento cautelare, in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare e, come già detto, di dibattimento e di giudizio abbreviato, risultando – in tutti questi casi – del tutto irrilevante che queste dichiarazioni “siano state in precedenza rese e contenute in un verbale che, se redatto dalla polizia giudiziaria ovvero dal pubblico ministero nel corso delle indagini, è l’unico/a atto/”prova” per la quale la norma prevede la sanzione e che resta inutilizzabile ai fini delle contestazioni” (Sez. 1, n. 454/2025, cit.).
La medesima giurisprudenza ha poi precisato che la sanzione di inutilizzabilità in esame non si applica alle precisazioni e alle integrazioni rese dal dichiarante a chiarimento di fatti già riferiti nei termini di legge, sempre che non indichino nuovi episodi criminosi o nuove incolpazioni (Sez. 1, n. 9070 del 03/02/2011, Rv. 249605-01; Sez. 1, n. 45336 del 14/07/2023, Rv. 285508-01).
