Il Tribunale di Foggia, all’esito dell’udienza predibattimentale tenutasi nel procedimento a carico di G. per il reato di truffa aggravata dall’abuso della minorata difesa dichiarava non doversi procedere per intervenuta “remissione tacita di querela”, la remissione veniva desunta dal fatto che l’offeso era stato invitato a comparire all’udienza predibattimentale con l’avviso che, se non fosse comparso, la sua assenza sarebbe stata intesa come espressiva della volontà di rimettere la querela.
La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza 15634/2026 ha stabilito che nel corso dell’udienza predibattimentale è radicalmente esclusa la possibilità accertare la remissione tacita di querela dato che l’udienza prevista dall’art. 554-bis cod. proc. pen. non può essere funzionale a svolgere attività istruttoria sicché la persona offesa, in tale sede, non può essere citata “come testimone”.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il nostro ordinamento è informato dal principio del favor querelae che è venuto in rilievo soprattutto per valorizzare la volontà di punizione quando sia espressa in modo implicito o non sacramentale (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv. 287759 – 01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 – 01).
Secondo la cassazione il condiviso riconoscimento di tale principio deve indurre ad interpretare in modo restrittivo le norme che prevedono la remissione di querela “tacita”, inferibile da comportamenti processuali e non desumibile da manifestazioni espresse di volontà. L’art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., introdotto dalla l. n. 150 del 2022 prevede infatti il riconoscimento della remissione tacita quando il querelante senza giustificato motivo non compare all’udienza la quale è stato citato “in qualità di testimone”.
La positivizzazione dei casi in cui deve essere riconosciuta la remissione tacita di querela supera ed assorbe il principio affermato dalla precedente giurisprudenza di legittimità secondo cui integrava remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, “previamente ed espressamente avvertito” dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 – 01).
La disciplina introdotta dalla riforma c.d. “Cartabia” continua a prevedere che la persona offesa sia destinataria di un avviso relativo al fatto che la mancata comparizione implica remissione di querela, ma tale avvertimento ai sensi dell’art. 142, comma 2, d-bis disp att. cod. proc. pen. deve essere inviato solo nei casi in cui la remissione tacita “è consentita”, dunque solo quando l’offeso è chiamato a rendere testimonianza.
Tanto premesso, la cassazione osserva che l’udienza predibattimentale prevista dall’art. 554-bis cod. proc. pen. è destinata al vaglio preliminare dei processi a citazione diretta e che la stessa può essere celebrata con la presenza necessaria “solo” del difensore e del pubblico ministero, nonostante in tale sede costituirsi la parte civile, il che implica che la persona offesa “possa” essere citata a comparire.
Quello che rileva in relazione al punto devoluto è che l’udienza prevista dall’art. 554-bis cod. proc. pen. e non prevede la possibilità di svolgere attività istruttoria, sicché in tale sede la persona offesa non può essere citata “come testimone” ma solo al fine di consentire la sua costituzione come parte civile e di proporre le questioni preliminari previste dall’art. 491 cod. proc. pen.
In conclusione, può essere affermato:
(a) che ai fini della remissione tacita della querela, la mancata comparizione all’udienza del querelante senza giustificato motivo assume specifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparire all’udienza “come testimone” e non ad altro titolo atteso l’espresso dato testuale dell’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Sez. 5, n. 41634 del 11/11/2025, Flor, Rv. 289167 – 02);
(b) che la specifica indicazione da parte dell’art. 152 cod. pen. dei casi in cui la querela deve intendersi rimessa non può essere estesa al caso in cui la citazione dell’offeso avvenga a fini diversi da quello di rendere testimonianza, nulla rilevando che nella citazione vi sia l’avviso (illegittimo) che, in caso di mancata comparizione, la querela deve intendersi rimessa;
(c) che nel corso dell’udienza predibattimentale è radicalmente esclusa la possibilità accertare la remissione tacita di querela dato che l’udienza prevista dall’art. 554-bis cod. proc. pen. non può essere funzionale a svolgere attività istruttoria sicché la persona offesa, in tale sede, non può essere citata “come testimone”.
Si segnala da ultimo, ed a margine, che la giurisprudenza, valorizzando il principio del favor querelae ha affermato che, anche nei casi in cui l’offeso sia stato ritualmente citato come testimone e non compaia, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, La Ricca, Rv. 285321 – 01).
Nel caso in esame, in contrasto con le indicate indicazioni ermeneutiche, il Giudice dell’udienza predibattimentale accertava la remissione di querela nonostante l’offeso non fosse stato citato come testimone valorizzando il contenuto dell’avviso che – illegittimamente – prevedeva che in caso di mancata presentazione la querela doveva intendersi rimessa.
