Circonvenzione di persona incapace configurabile nel caso di relazione virtuale via internet (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 15687/2026 ha stabilito che è configurabile il delitto di circonvenzione di persone incapaci nel caso di relazione a distanza (via internet) seguita da richieste di accrediti di somme prospettando problemi familiari ed economici in quanto la situazione di deficienza psichica della persona offesa era logicamente ricavabile – in senso decisivo – sia dalla natura degli esborsi in denaro che erano stati effettuati senza una reale causa, sia dalla entità e reiterazione degli stessi, sia, infine, dalla irragionevole generosità e totale arrendevolezza mostrata rispetto alle richieste di un’estranea.

Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbene non ne sia necessaria l’immediata percepibilità da parte di chiunque; la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all’autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono (Sez. 2, n. 4592 del 15/12/2021-dep. 2022, D., Rv. 282587).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio – che qui si ribadisce – approntando un apparato argomentativo, aderente alle richiamate risultanze processuali e dotato di razionalità argomentativa, ove si è evidenziato che la consapevolezza dell’imputata in ordine alla condizione di deficienza psichica della persona offesa con la quale, seppure a distanza, aveva intrattenuto per mesi una relazione era logicamente ricavabile – in senso decisivo – sia dalla natura degli esborsi in denaro che erano stati effettuati da quest’ultima senza una reale causa, sia dalla entità e reiterazione degli stessi (complessivamente più di 6 mila euro), sia, infine, dalla irragionevole generosità e totale arrendevolezza mostrata rispetto alle richieste di un’estranea che, prospettando problemi familiari ed economici aveva invocato in suo favore accrediti di somme sulla propria PostePay.

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