La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 15852/2026 ha stabilito che ai fini dell’integrazione del reato di corruzione per l’esercizio della funzione – che la possibilità di ingerenza sulle funzioni o sui poteri tipici di un altro pubblico ufficiale derivi non tanto dalle relazioni personali o anche solo “di ufficio”, ma da una possibilità di ingerenza che sia in qualche modo tangibile e chiaramente ricollegabile ad una strumentalizzazione della funzione ricoperta dal pubblico ufficiale.
Fatto:
Secondo l’ipotesi d’accusa T. – strumentalizzando il pubblico ufficio da lui ricoperto – ha accettato utilità, in cambio del suo interessamento in relazione ad alcune procedure amministrative di interesse dei privati coinvolti nelle varie vicende.
Nei singoli addebiti cautelari, la condotta del ricorrente è descritta come di «interessamento», di attivazione («si adoperava») per fare incontrare il privato con il pubblico ufficiale competente per il procedimento di interesse del primo, di «interessamento», di generale «asservimento delle funzioni» agli interessi del privato.
Decisione:
Il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione incrimina l’indebita percezione (o accettazione della promessa) di utilità da parte del pubblico ufficiale «per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri».
Deve, dunque, esistere una relazione sinallagmatica tra l’utilità e l’esplicazione dell’attività pubblicistica – descritta come esercizio “delle funzioni” o “dei poteri” – riferibile al titolare della qualifica soggettiva.
La qualifica soggettiva rivestita da E.T. e che viene in rilievo quale presupposto dei reati ascritti al ricorrente è quella di Consigliere della Regione Lazio; oltre alle tipiche funzioni di consigliere regionale, all’epoca dei fatti, E.T. rivestiva quelle di Presidente della XI Commissione (competente tra l’altro nei settori dello sviluppo economico e attività produttive), nonché quelle di componente di alcune commissioni con competenze in materia di sanità e ambiente).
Dal provvedimento impugnato emerge che nessuno dei procedimenti amministrativi indicati negli addebiti cautelari ha comportato l’esercizio di una delle competenze tipiche del consigliere regionale o di componente di una delle commissioni di cui faceva parte il ricorrente.
Addirittura, con riferimento ai fatti descritti al capo 3), si trattava di una vicenda amministrativa che nemmeno vedeva coinvolta la Regione Lazio, bensì un’amministrazione comunale.
Si trattava, dunque, di procedimenti amministrativi, rispetto ai quali, del resto, i titolari di uffici elettivi non hanno diretta competenza.
La giurisprudenza della cassazione- nell’interpretare l’art. 318 cod. pen. – ha tuttavia escluso la necessità che l’accordo corruttivo abbia ad oggetto esclusivamente l’esercizio di una delle funzioni o dei poteri tipici del pubblico ufficio ricoperto, attribuendo rilievo anche a condotte che si risolvano in una “ingerenza, anche di fatto” sull’esplicazione della pubblica funzione (Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Carollo, Rv. 275428 – 01).
Nondimeno, pur nella prospettiva che annette rilievo anche a situazioni di ingerenza di mero fatto, si ritiene necessario che l’atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che si assume corrotto Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandri’, Rv. 285886 – 02; Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Carollo, Rv. 275428 – 01; Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935 – 02).
Tuttavia, l’attribuzione di rilievo a concetti come l’ingerenza “anche di mero fatto” non può comunque svuotare di significato la chiara indicazione legislativa che impone l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra la percezione/accettazione di utilità e l’esercizio delle funzioni o dei poteri (che devono essere “propri” del pubblico ufficiale).
Laddove l’atto che si ritiene condizionato dal mercimonio non rientri tra le competenze “tipiche” dell’ufficio ricoperto dal pubblico ufficiale, è allora necessario chiarire in quale modo la posizione funzionale attribuisca al pubblico ufficiale una capacità di ingerenza nelle altrui competenze.
Del resto, nemmeno si può trascurare che il legislatore ha espressamente disciplinato il caso, potenzialmente contiguo, del pubblico ufficiale che – in forza del suo incardinamento in una pubblica amministrazione e in forza della possibilità di ingerenza conseguente alla possibilità di utilizzo intenzionale di relazioni esistenti – accetti denaro o utilità per remunerare un pubblico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni o per realizzare un’intermediazione illecita. L’art. 346-bis, quarto comma, cod. pen. prevede infatti un aggravamento di pena nel caso in cui l’autore del traffico di influenze illecite sia un pubblico ufficiale.
La contiguità che si può determinare tra le due situazioni (l’ingerenza di fatto nella corruzione per l’esercizio della funzione; l’utilizzo intenzionale di relazioni esistenti per consumare un traffico di influenze) è evidente.
È dunque necessario – ai fini dell’integrazione del reato di corruzione per l’esercizio della funzione – che la possibilità di ingerenza sulle funzioni o sui poteri tipici di un altro pubblico ufficiale derivi non tanto dalle relazioni personali o anche solo “di ufficio”, ma da una possibilità di ingerenza che sia in qualche modo tangibile e chiaramente ricollegabile ad una strumentalizzazione della funzione ricoperta dal pubblico ufficiale.
Infatti, è la strumentalizzazione della “propria” funzione o dei “propri” poteri – e non solo di una relazione esistente – a dare giustificazione razionale alla scelta di attribuire un disvalore differente alla condotta del pubblico ufficiale corrotto rispetto a quella del trafficante di influenze (che trova coerente riflesso nel momento sanzionatorio).
Occorre allora verificare se il ricorrente abbia strumentalizzato la propria funzione, esercitando così un’ingerenza “di fatto” sulle altrui competenze tipiche e se il tema sia stato oggetto di adeguata motivazione da parte dei giudici di merito.
L’art. 30 dello Statuto della Regione Lazio attribuisce ai consiglieri regionali – tra le altre – la responsabilità di presentare proposte di legge, proporre ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a determinare l’indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni e interpellanze.
Con riferimento alle competenze esercitabili in seno alle commissioni, oltre alle competenze relative all’intervento delle commissioni in sede redigente, referente o consultiva su proposte di legge o di regolamento, vengono in rilievo la possibilità di proporre risoluzioni, esprimere indirizzi, svolgere funzioni di sindacato ispettivo.
Si tratta di funzioni e poteri che, ove esercitati in modo strumentale, potrebbero potenzialmente consentire al ricorrente di influenzare “di fatto” l’esito dei procedimenti amministrativi (pur non rivestendo diretta incidenza in essi).
Tuttavia, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non approfondisce tale aspetto e si limita ellitticamente ad evocare solo gli “interessamenti” e le “attivazioni” del ricorrente presso altri pubblici ufficiali (che – stando alla congrua motivazione del Tribunale – vi sono stati, ma che potrebbero ben essere interpretati anche come “utilizzo di relazioni esistenti”). Ne discende che l’ordinanza impugnata risulta viziata: essa non chiarisce in che cosa sia consistita l’influenza che E.T. – in quanto pubblico ufficiale e utilizzando i propri poteri o le proprie funzioni e non facendo valere solo il proprio ruolo di “esponente politico” – ha “di fatto” esercitato o tentato di esercitare sui singoli procedimenti amministrativi rispetto ai quali egli non aveva competenze dirette.
Tantomeno, è chiarito come il ruolo rivestito in Regione Lazio da T. abbia avuto o potesse avere un’influenza “di fatto” sul procedimento amministrativo di competenza di un’amministrazione comunale (oggetto di rilievo per il capo 3).
È dunque necessario chiarire il “come” la pubblica funzione abbia consentito al pubblico ufficiale T. di ingerirsi “di fatto” nell’esercizio degli altrui poteri o delle altrui funzioni.
Si tratta di operazione delicata, quanto necessaria.
Ciò è necessario, soprattutto, nel contesto di enti che – come le regioni – hanno attualmente competenze estremamente estese e diversificate e con riferimento ai titolari di pubbliche funzioni elettive; rispetto a questi ultimi, peraltro, è necessario non sovrapporre la capacità di influenza che deriva loro dalla pubblica funzione rivestita, rispetto a quella che consegue al mero fatto di essere investiti di un ruolo all’interno di un movimento politico (sostanzialmente in termini, con riferimento a un consigliere regionale, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandri’, Rv. 285886 – 02, considerato in diritto; sulla necessità di distinguere la “influenza” derivante dal rivestire un ruolo di rilievo politico e, viceversa, la “influenza” che si è in grado di esercitare in forza dell’esercizio di pubbliche funzioni o pubblici poteri tipici di un ufficio rappresentativo, v. anche Sez. 6, n. 51688 del 28/11/2014, Milanese, Rv. 267622 – 01, considerato in diritto n. 3, ove – con riferimento ad un parlamentare di cui si era ritenuto non provato l’abuso di tipiche funzioni o poteri pubblicistici – si ricondusse l’influenza connessa alla carica “politica” nel perimetro dell’art. 346-bis cod. pen. vigente in forza della legge n. 190/2012).
Il giudice del rinvio – nel riesaminare il caso – si atterrà ai criteri ora delineati, necessari a chiarire se i fatti eventualmente accertati possano essere inquadrati nella fattispecie prevista dall’art. 318 cod. pen. o in quella prevista dall’art. 346- bis cod. pen. (tenendo altresì conto, una volta ricostruiti i fatti, delle vicende modificative che hanno interessato quest’ultima disposizione, modificata dall’ art. 1 legge 9 agosto 2024, n. 114).
