La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 5675/2026 ha ricordato che la condanna per un delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando in sentenza le circostanze attenuanti siano state ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo “quoad poenam” e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.
Massime precedenti Conformi: N. 20796 del 2019 Rv. 276312-01, N. 36318 del 2012 Rv. 253784-01
Massime precedenti Vedi: N. 20503 del 2020 Rv. 279332-01, N. 2690 del 2011 Rv. 249556-01
