La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 8156/2026, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha stabilito che l’istanza di sostituzione può essere legittimamente presentata dall’imputato per la prima volta nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ove la giuridica possibilità di operare in tal senso sia sorta soltanto in quella fase processuale (nella specie, a seguito dell’avvenuto innalzamento – ad opera dell’art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – della soglia di pena stabilita dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fini dell’ammissibilità della richiesta).
