Segnaliamo la sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero 293/2025 che ha mandato assolto da responsabilità deontologica l’avvocato (inizialmente sanzionato con la radiazione dal CDD) che riferisca in giudizio fatti e circostanze, riferitegli dal cliente e di cui non abbia diretta conoscenza (art. 50 co. 5 cdf), poi dimostratesi non rispondenti al vero ma ex ante plausibili, ove non sia specificamente dimostrata, anche per presunzioni, una negligenza ovvero una consapevolezza della falsità stessa da parte dell’incolpato, con relativo onere, anche motivazionale, a carico del CDD, stante il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare.
Incolpazione:
La decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina impugnata ed oggi discussa risulta dall’affermato accertamento di quanto risultante nel seguente capo di incolpazione. “Avere violato gli art. 9 e 50 del C.D. F. forense per aver agito in mancanza di valida procura e al fine di far ottenere agli assistiti i benefici di cui all’art. 31 comma terzo del T.U. (Immigrazione) aver dichiarato in seno al ricorso depositato in data 07/01/2022 presso il Tribunale per i Minorenni di Catania circostanze non conformi al vero nella piena consapevolezza della loro falsità. Violazione commessa in Catania in data 07 gennaio 2022″.
La vicenda trae origine dalla segnalazione del Tribunale per i Minorenni di Catania che rappresentava che i signori [AAA] [01] ed [AAA] [02], di nazionalità albanese, nell’interesse delle figlie minori avevano chiesto, con il patrocinio dell’avv. [RICORRENTE], l’applicazione dell’art. 31 T.U. Immigrazione nel suo terzo comma laddove prevede che il Tribunale per i Minorenni ”per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”
Decisione:
I fatti contestati al ricorrente sono due: il primo riguarda l’aver agito giudizialmente in mancanza di valida procura ed il secondo l’aver dichiarato consapevolmente al Tribunale per i Minorenni di Catania circostanze non corrispondenti al vero. 3 Sotto il primo profilo il canone deontologico contestato risulta l’art. 9 che contempla una generale obbligazione di probità, dignità e decoro in capo all’avvocato, senza che sia desumibile da tale disposizione una specifica qualificazione della condotta oggi in esame e cioè quella relativa all’esercizio dell’azione da parte del legale privo di mandato (circostanza pacificamente accertata nel caso in esame dato che la procura alle liti venne depositata successivamente e con data successiva – 21 ottobre 2022 – a quella del ricorso che è del 7 gennaio 2022).
Orbene, se anche è vero che l’aver agito giudizialmente privo di procura da parte di un iscritto non depone certo nel senso di un operare professionale decoroso, diligente e competente, tale carenza non sembra di per se stessa (e cioè in assenza di altre aggiuntive circostanze, per esempio la dissenziente volontà del cliente o forme di scorretto accaparramento di clientela) costituire un illecito deontologico, ben potendo trattarsi di semplice errore professionale passibile di responsabilità civile risarcitoria nei confronti del cliente.
Nel caso in esame giova ricordare come l’esposto al COA di Catania non sia stato avanzato da quest’ultimo, ma dal Tribunale e come il signor [AAA] [01], secondo la testuale citazione della sentenza impugnata, abbia comunque fatto riferimento ad un mandato conferito quando ancora la famiglia [AAA] dimorava in Albania e non abbia mosso alcuna critica all’operato dell’avv. [RICORRENTE] (riprova ne è che la famiglia [AAA] partecipò al procedimento instaurato, pur in difetto di procura, sin dall’udienza del luglio 2022). Così descritta ed istruita dal Consiglio Distrettuale di Catania, l’omessa produzione della procura non pare di per se stessa costituire illecito deontologico attestandosi quale semplice errore professionale, comportante responsabilità di natura civilistica nei confronti del cliente: e ciò a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza prima e la Riforma Cartabia poi, hanno sostanzialmente ridotto la rilevanza della procura assente o viziata, prevedendone la sanabilità. Ma, a ben vedere, neppure la contestazione relativa all’affermazione di false e consapevoli circostanze contrarie al vero nel ricorso depositato al Tribunale dei minorenni di Catania ha trovato conferma.
La falsa affermazione riguarderebbe la circostanza, esposta dal legale, che la famiglia [AAA] avrebbe soggiornato in Italia in data precedente al ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE]: scrive in proposito la sentenza impugnata che “Il Tribunale, visionati i passaporti esibiti rileva(va) che in effetti la madre e le figlie erano entrate in Italia dall’aeroporto in data 5 luglio 2022, mentre il padre era arrivato a Bari il 5 giugno 2022 per poi entrare anch’egli dall’aeroporto di Catania in data 5 luglio 2022”.
In verità tra i documenti del procedimento risulta il verbale 5 dell’udienza del 17 luglio del 2023 nel quale viene verbalizzata la deposizione di una delle figlie [02] [AAA] che afferma che, in passato, era stata più volte in Italia nel periodo estivo a trovare i parenti, vivendo la sua famiglia prima in una casa in affitto e poi ospiti di un cugino: solo dopo il viaggio del luglio 2022 era maturata l’intenzione di risiedervi stabilmente con l’iscrizione ad una scuola italiana, tanto sua quanto della sorella. In tal situazione risulta credibile l’affermazione del ricorrente di aver riferito nell’atto depositato in Tribunale dei passati soggiorni in Italia della famiglia [AAA] per averne avuto notizia dai clienti e la decisione del CDD, non risulta sufficientemente motivata su tale punto. A ciò aggiungasi che, in ogni caso, non vi è traccia nella motivazione dell’impugnata sentenza di argomentazione a supporto della affermata consapevolezza del ricorrente della falsità di quanto riferito al Tribunale.
Pacifico, infine, che la responsabilità deontologica debba essere provata e dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, diversamente prevalendo il principio di presunzione di non colpevolezza. In tal situazione, e cioè l’infondatezza delle due contestazioni rivolte all’avv. [RICORRENTE], perde di valore ogni considerazione in merito alla correttezza o meno misura della pena inflitta e la decisione andrà conseguentemente riformata in toto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025
Nota:
In senso conforme, CNF n. 232/2025, CNF n. 221/2017.
