Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 38899/2025, 29 ottobre/2 dicembre 2025, ha ribadito che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, anche quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria o con una declaratoria di prescrizione, e procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici dell’attuale pericolosità del proposto, soprattutto quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Rv. 278049 – 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/3/2000, Rv. 216054).
I requisiti della nuova e autonoma valutazione sono chiaramente illustrati da Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 24616/2023, 21 marzo/7 giugno 2023.
Premesso che non è in contestazione il principio secondo cui ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali anche nel caso di processi non definiti con sentenza irrevocabile (Sez.1, n. 6636 del 7/1/2016, Rv. 266364), la questione è se la mera pendenza di un procedimento penale, anche accompagnato dall’applicazione di misure cautelari personali, possa esimere il giudice della prevenzione da qualsivoglia autonoma valutazione.
Invero, il principio di autonomia tra i due procedimenti è sovente invocato al fine di riconoscere al giudice della prevenzione di valorizzare i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 33533 del 25/6/2021, Rv. 281862).
Da tale affermazione, tuttavia, non può dedursi l’ulteriore conclusione di un sostanziale esonero dalla verifica della pericolosità sociale nel caso di mero rinvio a giudizio, sia pur anticipato dall’adozione di misure cautelari.
L’autonomia tra i presupposti della cautela penale e quelli dell’adozione delle misure di prevenzione, anche patrimoniali, presuppongono necessariamente una specifica valutazione di queste ultime, rispetto alle quali l’accertamento penale può fungere da mero accertamento in fatto, salvo restando che il giudizio in tema di pericolosità va compiuto dal giudice della prevenzione, senza la possibilità di affidarsi a un sostanziale meccanismo di automatico riconoscimento della pericolosità ritenuta in sede cautelare penale.
Ancora più perentoria è Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 4489/2023, 26 ottobre 2022/2 febbraio 2023.
Quanto al rapporto tra giudizio di prevenzione ed esiti di un procedimento penale e alla fase di constatazione del giudizio di pericolosità, la prima questione che si pone è l’iscrizione del soggetto proposto (attuale o pregressa) nella categoria tipica di riferimento, base logica della prognosi.
Se tale iscrizione nella categoria è una condizione della prognosi – non essendo sufficiente per la formulazione della medesima, dovendo la pericolosità porsi come giudizio rivolto al futuro – è evidente che la base cognitiva deve essere processualmente certa, altrimenti la prognosi (giudizio ontologicamente probabilistico) nasce viziata in radice.
Ove si tratti delle ipotesi di cui all’art. 1 Cod. Ant. si è detto che le precedenti condotte del soggetto vanno qualificate in termini di ricorrenti attività delittuose (produttive in concreto di reddito) il che tendenzialmente esclude la possibilità di ritenere tali, in sede di prevenzione, quelle condotte che il giudice penale – nell’esercizio della sua funzione cognitiva – ha ritenuto non conformi al tipo o addirittura insussistenti nella loro dimensione fattuale o giuridica.
Non è un caso, infatti, che l’origine giurisprudenziale (Sez. Un. Simonelli del 1996) del principio della «autonoma valutazione» riguardi il settore della pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa) nel cui ambito la descrizione normativa prevenzionale è operata in termini meno stringenti (si evoca l’indizio di appartenenza) rispetto a quelli prima evidenziati, il che rende in una certa misura sostenibile – in una con lo sviluppo autonomo dei dati informativi – l’approdo ad una diversità di esito dei due giudizi (penale e di prevenzione qualificata).
Ma lì dove la parte constatativa del giudizio debba fondarsi sulla constatazione di precedenti attività delittuose (art. 1 comma 1 lett. b) o debba fondarsi sull’ indizio di commissione di un reato specifico (art. 4 comma 1 lett. b), il sistema attuale della pericolosità semplice – arricchito, come si dirà, dalla previsione specifica di cui all’art. 28 Cod. Ant. – non tollera la rielaborazione autonoma di un giudicato penale assolutorio – nel merito – da parte del giudice della prevenzione, se non nella marginale ipotesi di un consistente apporto di elementi informativi non valutati in sede penale.
A venire in rilievo, in particolare, da un lato è la dimensione necessaria del principio di tassatività, dall’altro il principio di non contraddizione dell’ordinamento, specie ove la diversità di valutazione sul medesimo fatto porti a conseguenze sfavorevoli per il soggetto sottoposto ad un qualsivoglia procedimento ‘limitativo’ di diritti fondamentali.
Conviene sviluppare – nel caso che occupa – il secondo aspetto, anche sulla base delle ricadute sistematiche di una disposizione di notevole impatto, come è quella dell’art. 28 d.lgs. n.159 del 2011.
Già nella decisione Sez. 1^ n. 24707/2018 si è avviata una riflessione sulla riconosciuta ‘prevalenza’ – da parte del legislatore – degli esiti assolutori del giudizio penale, sul fatto specifico rilevante in sede di prevenzione – tale da rappresentare un evidente limite normativo al principio di autonomia.
In detto condivisibile arresto, si è precisato quanto segue: [.1 ..non può prescindersi dal fatto che il giudizio di prevenzione – specie in riferimento alle elaborazioni più recenti, tese a riconsiderare talune passate ambiguità concettuali in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata – è strutturato come giudizio «cognitivo» teso a ricostruire, preliminarmente, talune condotte poste in essere dal soggetto ‘attenzionato’, in virtù del fatto che la formulazione di un giudizio prognostico rivolto al futuro (il giudizio di pericolosità attuale) è affrancata da un inaccettabile soggettivismo (che contrasterebbe con la natura giurisdizionale del procedimento) se ed in quanto trae origine da un previa operazione di tipo ricostruttivo, del tutto analoga a quella che si realizza – in sede penale – lì dove si ricostruisce il rapporto tra fatto concreto e fattispecie astratta. In particolare, secondo gli arresti univoci di questa Corte – antecedenti e successivi alla pronunzia Corte Edu De Tommaso c. Italia – la parte prognostica del giudizio è preceduta e condizionata da una parte «ricostruttiva» di fatti (con strumenti dimostrativi analoghi a quelli utilizzati in sede penale) e delle singole condotte tenute dal proposto, sì da determinare la «previa iscrizione» del soggetto nella categoria normativa tipizzata di cui agli artt. 1 /4 d.lgs. n.159 del 2011 (si vedano sul tema, Sez. 1^, n. 31209/2015; Sez. 2^, n. 26235/2015 ; Sez. 1^, n. 43720/2015 ; Sez. 5^ n. 6067/2017; Sez. 1^, n. 16038/2016; Sez. 1^, n. 36258/2017; Sez. 1^ n. 54119/2017; Sez. 6^, 53003/2017 ; Sez. 1^, n. 349/2018; Sez. 6^, n. 43446/2017; Sez. 6^, n. 2385/2018).
Ora, lì dove detta ricostruzione preliminare e funzionale alla formulazione della prognosi di pericolosità in prevenzione venga successivamente «smentita» dagli esiti definitivi di un giudizio penale, è evidente che a venire in rilievo (come giù emerso nella linea interpretativa formatasi sull’art. 7 legge n.1423 del 1956, seguita a partire da Sez. Un. n.18 del 10.12.1997 dep.1998, Pisco) è qui il tema del «contrasto tra giudicati», con tendenziale prevalenza della valutazione realizzata nel contesto dotato di maggiori garanzie di affidabilità della decisione, rappresentato, indubbiamente, dal giudizio penale.
Si tratta, in altre parole, del risvolto del tema che già questa Corte ha esaminato trattando i profili delle misure di prevenzione, lì dove si è affermato che lì dove le condotte sintomatiche della pericolosità risultino legislativamente caratterizzate (nell’ambito di previsioni da ritenersi tipizzanti, come quelle di cui agli artt. 1 e 4 del Cod. Ant.) in termini per lo più evocativi di fattispecie penali (quali le ‘ricorrenti condotte delittuose’ da cui il soggetto trae sostegno, l’indizio di appartenenza ad organismo mafioso, l’ indizio di commissione di uno o più fatti di reato ricompresi in una norma di rinvio) è evidente che il giudice della misura di prevenzione (nel preliminare apprezzamento di tali ‘fatti’) non può evitare di porsi il problema rappresentato dalla esistenza di una pronunzia giurisdizionale che proprio su ‘quella’ condotta (ingrediente necessario della preliminare iscrizione nella categoria normativa di pericolosità) ha espresso una pronunzia in termini di insussistenza o di non attribuibilità del fatto all’individuo di cui si discute (si rinvia, sul tema a quanto affermato da Sez. 1^, n. 31209 del 2015, rv 264319/264322, nonchè, in epoca successiva, da Sez. 5^, n. 6067 del 6.12.2016, rv 269026 e da Sez. 1^, n. 36258 del 2017).
L’interferenza cognitiva tra i due procedimenti (penale e di prevenzione) è tema ormai ineludibile, sia pure nell’ambito di previsioni di legge che realizzino un bilanciamento, imposto dalle particolari caratteristiche del giudizio di prevenzione.
Questa è, peraltro, la linea seguita dal legislatore delegato del 2011 (d.lgs. 159) in tema di revocazione della confisca (art. 28), istituto che realizza – per la prima volta – una normativizzazione dei principi affermatisi in giurisprudenza dal 1998 in poi, attraverso la previsione di cui al comma 1 lettera b dell’art. 28, disposizione che facoltizza la proposizione della domanda di revocazione quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca.
È bene affermare, sul punto, che la non applicabilità di tale disposizione alle misure esclusivamente personali (regolamentate dal solo istituto generale della revoca, ora collocato all’art. 11 del d.lgs. n.159/2011), così come la impossibilità di applicazione del medesimo art.28 – secondo quanto previsto in tema di disciplina transitoria dall’art. 117 del medesimo d.lgs.159 – alle procedure definite con l’applicazione della previgente disciplina, non ne sminuisce il valore sistematico, di orientamento della interpretazione.
È evidente, infatti, che a fronte della costruzione (solo) giurisprudenziale di una revocabilità ex tunc della misura di prevenzione per vizio genetico «sul modello della revisione» (v. per tutte, Sez. 1^, n. 21369 del 14.5.2008, rv. 240094), l’esistenza di un modello normativo ‘tipizzato’ è dato che deve portare l’interprete verso linee il più possibili ‘conformi’ ai contenuti della normazione sopravvenuta.
Con ciò si intende dire che gli aspetti di maggior interesse di tale formalizzazione legislativa, tali da transitare nella interpretazione corrente (in linea, peraltro, con considerazioni già presenti nella giurisprudenza formatasi sui contenuti dell’art. 7 L. n.1423 del ’56, come la citata Sez. 1^, n. 21369/2008), sono rappresentati da : – la netta scissione tra l’ipotesi della sopravvenienza di nuove prove decisive (lett. a del comma 1 art. 28) e il particolare caso di contrasto tra giudicati tra esito del giudizio di prevenzione ed esito del giudizio penale (lett. b del comma 1 art. 28), sì da rendere possibile una richiesta di revoca ex tunc della misura di prevenzione anche in presenza dei medesimi elementi istruttori, lì dove siano stati diversamente apprezzati in sede penale; – la opzione legislativa verso la prevalenza del giudicato favorevole venutosi a determinare in sede penale, lì dove tale giudicato sia interpretabile nel senso di ‘escludere in modo assoluto’ i presupposti applicativi della misura di prevenzione.
Ora, l’assenza di casistica sulla disposizione testé citata (in virtù della opzione interpretativa adottata in più arresti relativi al regime transitorio) non ha consentito di realizzare affinamenti interpretativi tesi a delimitare il concetto di ‘esclusione in modo assoluto’ (non privo di ambiguità semantica), ma appare evidente che con simile locuzione il legislatore abbia inteso preservare da automatismi (sia pure in un ambito di favor verso la revocabilità) la tenuta del giudicato di prevenzione, favorendo la costruzione interpretativa di quegli «spazi di autonomia» del giudice della prevenzione che il provvedimento qui impugnato rivendica, specie in tema di misura di prevenzione applicata per una ipotesi di pericolosità qualificata di cui all’art. 4 co.1 lett. a d.lgs. n.159 del 2011, sulla scia di una costante linea interpretativa pregressa di legittimità (si vedano, in particolare Sez. 6^, n. 50946 del 18.9.2014, rv. 261591; Sez. 1^, n. 6636 del 7.1.2016, rv 266364; Sez. 5^, n. 9505 del 17.1.2006, rv. 233892).
Ora, ferma restando la riaffermazione di tali, sia pur ridotti, spazi di autonomia, va precisato che il generale principio di non contraddizione dell’ordinamento, in una con la scelta legislativa di accordare tendenziale preferenza al giudicato penale favorevole (ove di merito) impone di costruirne il senso non già in chiave di mera discrezionalità quanto in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi (normativi o fattuali) che si pongano come congruo fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione pure a fronte di un ‘incidente’ giudicato penale di assoluzione.
In particolare, lì dove la «interferenza cognitiva» tra i due procedimenti (di prevenzione e penale) vada a cadere su un ingrediente essenziale della parte ricostruttiva del giudizio di prevenzione, è da escludersi che possa farsi leva su tale spazio di autonomia per giustificare, in sede di esame della domanda di revoca, il mantenimento in essere del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
Ciò perchè, come si è detto in precedenza, il recupero di tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità è stato realizzato negli arresti prima citati (specie sul fronte della cd. pericolosità generica) proprio attraverso la valorizzazione della ‘correlazione’ con uno o più delitti ritenuti come realizzati dal soggetto proposto (sicchè lì dove la valutazione del giudice della prevenzione sia su smentita dal giudice della cognizione penale viene meno uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione).
Risulta, per converso, possibile realizzare un simile effetto – di mantenimento della misura – lì dove il segmento fattuale ‘azzerato’ dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di appartenenza e quella di partecipazione alla associazione di cui all’art. 416 bis cod.pen.
Dunque, vanno ribaditi, anche nel caso oggetto di valutazione, una serie di condivisibili principi di diritto, che possono essere sintetizzati nel modo che segue:
a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l’applicazione delle previsioni di legge di cui agli articoli 1 e 4 d.lgs. n.159 del 2011 richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte attribuite al proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata – quest’ultima – in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa del giudizio di pericolosità soggettiva;
b) il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche decisioni di primo grado o misure caute/ari) la ricorrenza delle condotte in questione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari eventualmente introdotti dalla difesa; c) il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione – anche in assenza di procedimento penale correlato – in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29 Cod. Ant.);
d) il giudice della misura di prevenzione è tuttavia tenuto ad osservare l’eventuale esito assolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive – sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità – prodottosi nel correlato giudizio penale con le sole eccezioni che seguono:
1) il segmento fattuale oggetto dell’esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale);
2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli valutati in sede penale;
3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale.
I principi di diritto di cui sopra, risalenti come si è detto a Sez. 1^, n.43826 del 2018, rv. 273976, sono stati ribaditi, tra le altre, da Sez. 5^, n. 182/2021, rv. 280145 ove si è affermato, quanto alla pericolosità semplice, che il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l’applicazione di misura ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della “valutazione autonoma”, fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità.
È emerso, peraltro, un orientamento – in parte – contrario, nel cui ambito si promuove una distinzione riferita alle ragioni della assoluzione pronunziata in ambito penale, secondo cui la pronunzia assolutoria – sul fatto specifico – risulterebbe vincolante solo ove emessa ai sensi dell’art. 530 comma 1 cod. proc. pen. (v. Sez. 2^, n. 4191 del 2022, rv. 282655; Sez. 2^, n. 33533 del 2021, rv. 281862; Sez. 2^, n.31549 del 2019, rv. 277225).
Si tratta di una lettura interpretativa che ripropone il tema della «autonomia procedimentale» in modo non conforme alla disposizione di riferimento (art. 28 d.lgs. n.159 del 2011), posto che l’esclusione in senso assoluto’ dei presupposti applicativi della confisca (locuzione utilizzata dal legislatore per descrivere l’effetto inibitorio del giudicato penale favorevole) non è da intendersi con riferimento alle «ragioni» della assoluzione (che è sempre da intendersi come esclusione della verità dell’addebito, in termini di attribuzione del fatto, di esistenza dell’elemento psicologico o della sua rilevanza penale) ma è da intendersi in rapporto alla pluralità e concorrenza dei più elementi di fatto che condizionano, nel quadro normativo, la stessa statuizione di confisca. Il giudicato penale di merito favorevole al proposto, in altre parole, può non escludere in toto l’esistenza dei presupposti della confisca perché:
a) ricade su uno degli episodi storici posti a base dell’inquadramento soggettivo, ma ne esistono altri che consentono di realizzare la base cognitiva necessaria;
b) risulta superato da acquisizioni posteriori che ne consentono una rassicurante rivalutazione (sottolinea l’aspetto della impossibilità di riproporre una valutazione ritenuta incongrua in sede penale Sez. 2^, n. 19880 del 2019, rv 276917).
Ma al di fuori di queste ipotesi, la statuizione di insussistenza del reato, emessa in sede di merito, non può essere posta a base dell’inquadramento tipico – in sede di ricostruzione della pericolosità di cui all’art.1 d.lgs. n.159 del 2011 – pena la elusione del disposto normativo e la violazione del principio di non contraddizione dell’ordinamento.
Ciò posto, va verificato ulteriormente in che termini l’autonomia del procedimento di prevenzione possa atteggiarsi in caso di pericolosità qualificata (art. 4 Cod. Ant.) nelle ipotesi di decisione assolutoria (o di provvedimento di archiviazione) emessi in sede penale sui fatti posti a base della cognizione prevenzionale.
Come si è notato, il possibile spazio di ‘autonomia valutativa’ del giudice della prevenzione nelle ipotesi di soggetto indiziato di «appartenenza» ad una organizzazione mafiosa (art. 4 comma 1 lett. a), secondo i principi prima evocati, non deriva dalla diversa descrizione del presupposto probatorio (l’indizio inteso come probatio minor rispetto alla prova vera e propria) quanto dal diverso parametro legale di descrizione della ‘relazione’ tra l’ente criminale e il soggetto attenzionato (appartenenza è ritenuta nozione più ampia rispetto alla partecipazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.).
Dunque, secondo la prevalente linea interpretativa nomofilattica è possibile rintracciare l’indizio di appartenenza del proposto alla associazione mafiosa – ferma restando la necessaria e attenta considerazione delle ragioni dell’assoluzione – anche in caso di sentenza di assoluzione per il reato associativo emessa in ambito penale (da ultimo, Sez. 2^, n. 23813 del 2020, rv. 279805).
Ciò in ragione – essenzialmente – del diverso modus descrittivo del presupposto di legge. Ma un diverso approccio interpretativo va realizzato nelle ipotesi in cui la pericolosità qualificata sia ipotizzata in riferimento all’indizio di commissione di una fattispecie di reato tipica, diversa dalla partecipazione alla associazione mafiosa ma elevata ad indicatore di particolare pericolosità (art. 4. comma 1 lett. b, ove si compie riferimento ai reati di cui all’art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. o al reato di intestazione fittizia).
In tal caso – a ben vedere – non vi è alcuna ragione logica e giuridica per sostenere che il giudicato assolutorio penale su quel ‘determinato’ episodio storico (e ancor di più la decisione di archiviazione, che attesta l’inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in giudizio) possa essere oggetto di rivalutazione in malam partem in sede di prevenzione.
Non vi è, infatti, in simili situazioni, alcuna ‘diversità descrittiva’ del presupposto legale della pericolosità (appartenenza versus partecipazione, come nel citato caso della lettera a) dell’art. 4) e la condizione soggettiva in sede di prevenzione, è mutuata dalla nomenclatura penale – e dunque dalla effettiva sussistenza – del fatto di reato, di cui si evochi l’indizio di avvenuta commissione.
Pertanto, lì dove il supposto ‘indizio di commissione’ – sottoposto a valutazione in ambito penale – non abbia mantenuto la sua ontologica propensione dimostrativa verso la condanna ma abbia dato luogo ad una assoluzione, quel ‘fatto di reato’ non può dar luogo ad alcuna attribuzione soggettiva di pericolosità (ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. b Cod. Ant.), semplicemente perché l’ordinamento giuridico ha escluso, nella sede propria, che quel fatto sussista, o che sia stato commesso dal soggetto cui era stato attribuito, o che costituisca reato. Va pertanto ulteriormente espresso, data la rilevanza del tema per la presente decisione, il principio di diritto per cui: – l’assoluzione in ambito penale per una delle ipotesi di reato richiamate nella previsione di legge di cui all’art. 4 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 determina la impossibilità di applicare la misura di prevenzione personale fondata sul medesimo fatto di reato quale sintomo di pericolosità.
