La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 40881/2025, in tema di misure cautelari personali, ha ricordato che il divieto di avvicinamento può essere esteso anche a soggetti diversi dalla persona offesa – quali prossimi congiunti, persone con lei conviventi o alla medesima legate da relazione affettiva -, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell’obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l’indagato.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto adeguatamente rappresentate le ragioni di estensione del divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche al di lei convivente, giustificata non solo in considerazione del suo legame affettivo con la destinataria della condotta persecutoria ma anche per essere stato egli stesso, a sua volta, vittima di aggressioni, minacce e atti di intimidazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 6563 del 2020 Rv. 278346-01
