Stalking aggravato dall’uso di WhatsApp anche con l’utilizzo della funzione di chiamata offerta dall’applicazione (Riccardo Radi)

Uomo sorridente mostra una videochiamata sullo smartphone al tavolo

Atti persecutori e la configurabilità dell’aggravante dell’uso di strumenti informatici o telematici in caso di impiego della funzione di chiamata o dell’applicazione WhatsApp per realizzare le condotte di minaccia o di molestia

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza 38857 depositata il 5 novembre, in tema di atti persecutori, ha ricordato che integra la circostanza aggravante prevista dall’art. 612-bis, secondo comma; cod. oen., relativa alla commissione del fatto attraverso strumenti informatici o telematici, anche l’impiego della funzione di chiamata o dell’applicazione WhatsApp per realizzare le condotte di minaccia o di molestia, poiché la comunicazione vocale avviene attraverso il servizio telematico offerto dall’applicazione, senza che la diversa forma del contatto rispetto alla messaggistica ne modifichi la natura

11 ricorrente non contesta che il sistema di comunicazione WhatsApp sia stato utilizzato, ma si limita ad affermare che i messaggi sarebbero stati solo una parte delle comunicazioni, mentre altri contatti sarebbero stati- attivati con chiamate, sempre con lo stesso sistema operativo.

Orbene, va qui ribadito come gli strumenti informatici e telematici previsti dal comma secondo dell’art.612-bis cod. -pen., riguardino anche l’uso di uno smartphone o di qualsivoglia device, sia per la messaggistica che per le chiamate.

L’aggravante dell’uso di strumenti informatici nel delitto di atti persecutori (c.d. cyberstalking) è stata inserita con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito dalla Legge n. 119/2013), proprio per sanzionare più gravemente la maggiore offensività e pervasività della condotta, qualora la stessa sia agevolata dall’uso del mezzo tecnologico il quale amplifica la portata della molestia.

La riconducibilità dell’impiego dell’applicazione WhatsApp alla circostanza aggravante prevista dall’art. 612-bis, secondo comma, cod. è già stata riconosciuta dalla cassazione, che ha ricondotto l’utilizzo del relativo servizio di messaggistica alla commissione del fatto attraverso strumenti informatici o telematici (Sez. 5, n. 3989 dell’Il Ottobre 2018, p. 2019, D. , non massimata; Sez. 5,n.A9883 del 28 gennaio 2021, B. , non massimata). pur nell’ambito di questioni concernenti la contestazione della circostanza, tali pronunce hanno dunque già riconosciuto la rilevanza dell’impiego dell’applicazione quale modalità esecutiva aggravata della condotta persecutoria. Occorre ora precisare che la medesima qualificazione riguarda anche l’utilizzo della funzione di chiamata offerta dall’applicazione.

La disposizione, infatti, individua il presupposto dell’aggravamento nella commissione del fatto «attraverso strumenti informatici 0 telematici», senza circoscriverne l’operatività alla trasmissione di messaggi scritti, né introdurre distinzioni in ragione della forma, testuale o vocale, della comunicazione.

Il riferimento normativo attiene al sistema telematico attraverso il quale la condotta viene realizzata, non alla tipologia del contenuto comunicativo veicolato. In particolare, la chiamata effettuata mediante l’applicazione, pur consentendo un’interlocuzione vocale analoga, sul piano percettivo, a quella telefonica, si realizza attraverso un servizio di comunicazione che utilizza la connessione alla rete Internet.

Il ricorso alla voce, anziché alla scrittura, non natura telematica del mezzo impiegato, né sottrae la condotta all’ambito applicativo della previsione circostanziale.

Non assume rilievo decisivo, in questa prospettiva, la natura del dispositivo dal quale il contatto viene attivato. Ciò che rileva non è il mero impiego di uno smartphone, utilizzabile anche per comunicazioni telefoniche ordinarie, bensì l’utilizzazione dell’applicazione e del relativo canale telematico per realizzare le condotte di minaccia o di molestia.

La distinzione va dunque operata tra le modalità di comunicazione concretamente adoperate, non tra gli apparecchi che ne consentono l’accesso.

Tale interpretazione è coerente anche con là ratio dell’aggravamento, correlata alle potenzialità intrusive dello strumento informatico o telematico, che consente di articolare e reiterare i contatti attraverso una pluralità di funzioni integrate nel medesimo ambiente comunicativo.

La funzione di chiamata non costituisce un mezzo estraneo a tale ambiente, ma una delle modalità attraverso le quali esso può essere utilizzato attuare la persecuzione. Non si tratta, pertanto, di estendere in via analogica una previsione dettata per la messaggistica a una diversa forma di comunicazione, bensi di ricondurre alla categoria normativa degli strumenti telematici una delle funzioni proprie dell’applicazione. Né occorre fondare tale qualificazione sulla possibilità, dipendente dalle impostazioni di riservatezza dell’utente, di visualizzare l’ultimo accesso o altre informazioni del profilo: la natura telematica della chiamata sussiste indipendentemente dalla disponibilità di tali ulteriori dati.

Va pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «In tema di atti persecutori, integra la circostanza aggravante prevista dall’art. 612-bis, secondo comma; cod. oen., relativa alla commissione del fatto attraverso strumenti informatici o telematici, anche l’impiego della funzione di chiamata o dell’applicazione WhatsApp per realizzare le condotte di minaccia o di molestia, poiché la comunicazione vocale avviene attraverso il servizio telematico offerto dall’applicazione, senza che la diversa forma del contatto rispetto alla messaggistica ne modifichi la natura».

Per quanto detto, il sistema di comunicazione sul canale informatico di WhatsApp, estremamente pervasivo, integra certamente l’aggravante, senza che vi sia motivo di distinguere tra messaggi e chiamate, essendo anzi queste ultime ancor più moleste, in quanto immediatamente percepite dalla vittima, ovunque si trovi e in qualunque tempo’.

Si osserva, inoltre, quanto all’affermazione secondo la quale la messaggistica di WhatsApp sarebbe stata utilizzata solo nel ristretto arco temporale di una giornata, che, al fine d’integrare l’aggravante, non è necessario che l’intera sequenza degli atti molesti sia attuata con tale mezzo, essendo sufficiente che l’uso di tali strumenti sia intervenuto in una o più fasi della sequenza causale di condotte che hanno cagionato l’evento.

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