Dalle istruzioni della Corte d’appello di Milano alla doppia circolare del Ministero: prima si chiede agli avvocati di notificare i decreti di liquidazione, poi si scopre che l’incombenza spetta agli uffici. E persino il Ministero, prima di chiarire, deve correggere sé stesso.
C’è qualcosa di involontariamente comico, se non fosse per le conseguenze pratiche che produce, nella vicenda delle notificazioni dei decreti di liquidazione dei compensi professionali nel settore penale.
Per settimane, agli avvocati è stato spiegato che, per ottenere la definitività del decreto di liquidazione e poter finalmente incassare i propri compensi, avrebbero dovuto provvedere personalmente alla sua notificazione al pubblico ministero e alle parti private, presso i rispettivi difensori.
Non una semplice comunicazione, ma una vera e propria attività notificatoria da eseguire secondo le forme di legge, con attestazione di conformità della copia informatica, predisposizione delle PEC, conservazione delle ricevute nei formati nativi .eml o .msg e successiva trasmissione della documentazione alla cancelleria.
Insomma, per ottenere il pagamento di un credito già liquidato dal giudice, il difensore avrebbe dovuto trasformarsi anche in una sorta di messo notificatore.
La Corte d’appello di Milano, con la nota di servizio n. 30/2026 (all.1) aveva persino tradotto questa impostazione in una dettagliata procedura operativa, impartendo istruzioni alle cancellerie, agli Ordini professionali e ai beneficiari dei decreti.
Poi, all’improvviso, il dietrofront!
Il 5 novembre 2026 interviene il Ministero della Giustizia con una nuova circolare, destinata a chiarire proprio la questione della competenza a eseguire le notificazioni. Ma anche qui, prima di arrivare alla soluzione, non è mancato un singolare passaggio a vuoto.
La prima versione della circolare richiamava, infatti, l’art. 148 c.p.c., (all.2) norma evidentemente inconferente rispetto alle notificazioni degli atti nel processo penale.
Nel giro di poche ore, il Ministero ha dovuto rettificare il riferimento, sostituendolo con l’art. 148 c.p.p. (all.3)
Un dettaglio? Non proprio. Perché è proprio da quest’ultima disposizione che muove il chiarimento ministeriale destinato a smentire la prassi seguita da alcuni uffici giudiziari.
La versione rettificata della circolare è inequivocabile: nel processo penale, la notificazione del decreto di liquidazione deve essere eseguita secondo le disposizioni degli artt. 148 e seguenti c.p.p., a cura della cancelleria o della segreteria e non già demandata al difensore beneficiario del provvedimento.
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia afferma espressamente che non può essere condivisa la prassi secondo cui la notificazione del decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore non viene eseguita dall’ufficio, ma viene richiesta al difensore stesso.
E aggiunge che quest’ultimo non è l’organo competente per l’esecuzione della notificazione, bensì il beneficiario del decreto, al quale la notificazione deve essere destinata a cura dell’ufficio.
La portata del chiarimento è evidente: la nota di servizio n. 30/2026 aveva infatti attribuito al beneficiario del decreto, se avvocato, l’onere e l’iniziativa della notificazione in proprio a mezzo PEC, subordinando alla produzione delle relative ricevute e della dichiarazione di mancata opposizione la registrazione dell’esecutività del provvedimento.
Adesso il Ministero chiarisce che questa prassi non è conforme alla disciplina delle notificazioni nel processo penale.
Sarebbe interessante sapere quanti difensori abbiano già effettuato notificazioni, sostenuto i relativi costi e perso tempo per seguire una procedura che oggi viene dichiarata non condivisibile dalla stessa amministrazione ministeriale.
Ma la vicenda solleva anche una questione più generale e forse ancora più preoccupante: quanto è diventato difficile, oggi, capire quale sia la regola da applicare?
Non stiamo parlando di una disposizione oscura, di un contrasto giurisprudenziale particolarmente complesso o di una questione interpretativa sulla quale si confrontano orientamenti differenti. Stiamo parlando di individuare il soggetto al quale la legge affida la notificazione di un provvedimento emesso nel processo penale.
Eppure, un ufficio giudiziario ha costruito un’intera procedura operativa attribuendo quell’onere al difensore e il Ministero è intervenuto per chiarire che l’onere spetta invece alla cancelleria.
Se persino davanti a una questione di questo genere si arriva a indicazioni tanto diverse, viene spontaneo chiedersi quale grado di certezza possa avere l’avvocato nell’organizzare la propria attività professionale e, soprattutto, quale affidamento possa riporre nelle istruzioni provenienti dagli uffici giudiziari.
La legge dovrebbe essere uno strumento di certezza, non un percorso a ostacoli nel quale il professionista è costretto a inseguire circolari, note di servizio, rettifiche e successive precisazioni per capire a chi spetti un adempimento.
A questo punto, non resta che prenderne atto. Con una certa ironia, ma senza dimenticare il tempo e le risorse che questa vicenda ha fatto perdere agli avvocati.
Abbiamo scherzato…
